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PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE DALL'INAIL

Automaticità delle prestazioni

Nel sistema assicurativo pubblico contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
vige il principio dell’automaticità delle prestazioni.
Le prestazioni economiche al lavoratore infortunato o al tecnopatico, erogate dall’INAIL , si distinguono a seconda delle finalità.

Abbiamo, così, prestazioni:

  • indennitarie (indennità per inabilità temporanea assoluta; integrazione rendita; assegno giornaliero per silicotici e asbestotici; rendita diretta; rendita a superstiti);
  • prevenzionali (rendita di passaggio per silicotici e asbestotici);
  • integrative della rendita, in precise situazioni invalidanti (assegno per assistenza personale continuativa);
  • assistenziali, volte a sostenere situazioni di bisogno comunque collegate all’evento lesivo lavorativo (lo speciale assegno continuativo ai superstiti; l’assegno funerario; l’assegno continuativo mensile);
  • sanitarie (cure ambulatoriali; visite medico legali; prestazioni protesiche; prestazioni idrofangotermali e soggiorni climatici).

Vale a dire che il diritto del lavoratore infortunato o tecnopatico a percepire le prestazioni di legge può essere fatto valere anche nei casi in cui il  datore di lavoro non abbia adempiuto all’obbligo assicurativo o al pagamento del premio.

Tale principio non opera
(art. 59, legge n. 449/97) nei confronti dei soli lavoratori autonomi (artigiani e coltivatori diretti), quando alla data dell’evento lesivo risultino non assicurati o non in regola con il pagamento del premio assicurativo o del contributo (agricoltura). In tale caso, l’erogazione della prestazione viene sospesa “temporaneamente” e “ripristinata” dall’INAIL una volta regolata tutta la situazione debitoria.



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