|
RENDITA UNIFICATA PER EVENTI LESIVI RICADENTI NELLO STESSO REGIME ASSICURATIVO
In caso di nuovo infortunio o malattia professionale, ricadente nello stesso regime assicurativo del danno biologico, al lavoratore spetta un’unica rendita o un indennizzo in capitale, corrispondente al grado di menomazione complessivamente determinato in relazione ai postumi derivanti dal vecchio e nuovo evento lesivo.
N.B. Le menomazioni derivanti da eventi lesivi lavorativi ricadenti nella nuova disciplina assicurativa del danno biologico non possono essere unificati con i postumi già indennizzati in rendita, ai sensi della precedente normativa (T.U. 1124/65). Possono esserlo solo quando quest’ultimi non siano stati indennizzati in rendita, ma purché concorrenti od aggravanti.
[indietro]
|
   |