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INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTAIn presenza di un infortunio sul lavoro (o di una malattia professionale), che abbia determinato un’inabilità assoluta tale da impedire (temporaneamente e fino a guarigione clinica della lesione) l’esercizio dell’attività lavorativa in misura superiore ai tre giorni, l’INAIL eroga al lavoratore ( dipendente o autonomo) una indennità giornaliera, per tutta la durata dell’inabilità.
Questa particolare prestazione:
- sopperisce alla concreta perdita di guadagno a cui il lavoratore è soggetto a causa della forzata astensione dal lavoro:
- è commisurata alla retribuzione effettiva goduta dall’assicurato nei 15 giorni precedenti l’evento lesivo (compresi i festivi), per i lavoratori dipendenti, o convenzionale per quei lavoratori per i quali vige tale tipo di retribuzione (artigiani; lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato; ecc.);
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è soggetta a tassazione IRPEF e la trattenuta è effettuata dall’INAIL, che rilascia all’assicurato la relativa certificazione fiscale.
Decorrenza - Durata
Decorre dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio, o di manifestazione della malattia professionale, ed è corrisposta per tutto il periodo dell’inabilità assoluta al lavoro, fino ad avvenuta guarigione clinica (senza alcun limite di tempo).
I giorni non coperti dall’assicurazione INAIL, cosiddetti in franchigia (3 giorni), sono a carico del datore di lavoro.
N.B. La maggior parte dei contratti di lavoro prevedono, da parte del datore di lavoro un’integrazione del trattamento corrisposto dall’INAIL, che permetta la copertura dell’indennità giornaliera del 100%.
Misura
- l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione media giornaliera, percepita nei 15 giorni precedenti l’evento, fino al 90° giorno; aumenta al 75%, dal 91° giorno fino alla data di guarigione;
- per gli artigiani titolari,per i loro soci e per i loro coadiuvanti familiari, l’indennità giornaliera è pari al 60% (fino al 90° giorno) e al 75% (dal 90° giorno fino alla data di guarigione) della retribuzione giornaliera minima convenzionale in vigore al momento dell’evento lesivo (e, su cui, di norma, sono pagati i premi assicurativi);
- l’importo può essere ridotto di 1/3 per periodi di ricovero (solo agli assicurati senza familiari a carico).
Dopo la chiusura dell’indennità di temporanea, ossia in presenza della guarigione clinica delle lesioni, l’infortunato o il lavoratore affetto da malattia professionale è sottoposto a visita medica da parte dell’INAIL, peraccertare l’eventuale presenza di danni permanenti e quantificarne il grado di inabilità residuato. Questa valutazione serve a garantire all’assicurato, in presenza di danni permanenti di grado indennizzabile, la corresponsione della successiva rendita o danno biologico in capitale.
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