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PRESTAZIONI EROGATE PER DANNO PERMANENTE DI GRADO INDENNIZZABILE

Le prestazioni riconosciute a seguito di in danno permanente di grado indennizzabile, in conseguenza alla introduzione della tutela del danno biologico (art. 13 del D. lgs. n. 38/2000), differiscono e dipendono dalla data di accadimento dell’infortunio o della malattia professionale. Se l’evento lesivo lavorativo (infortunio o malattia professionale):

  • è antecedente al 25 luglio 2000, l’assicurato avrà diritto alla corresponsione della rendita;
  • se contemporaneo o successivo al 25 luglio 2000, l’assicurato  avrà diritto all’indennizzo del danno biologico in capitale (se il grado di menomazione permanente residuato è compreso tra il 6% e il 15%) e/o ad una rendita per danno biologico (se il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 16%).   

Rendita diretta (Eventi lesivi antecedenti il 25 luglio 2000) 

La rendita è corrisposta dall’INAIL,  dopo l’avvenuta guarigione clinica (chiusura delle temporanea), quando siano presenti  postumi  permanenti superiori al 10%, che ne riducano, in parte o totalmente, l’attitudine lavorativa.
La rendita ha natura indennitaria, nel senso che è mirata a risarcire la perdita economica del lavoratore per i danni subiti a causa del lavoro.
Tale prestazione economica non è soggetta a IRPEF

Decorrenza - Durata

  • Decorre dal 1° giorno successivo alla guarigione clinica,  ossia dal giorno successivo alla chiusura della temporanea;
  • E’ corrisposta per tutta la vita, a condizione che nell’arco di tempo in cui è possibile la revisione del grado di inabilità questo non scenda al di sotto dell’11%.

Misura

La rendita è calcolata in base alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore nei 12 mesi precedenti l’evento

Variazioni

  • La rendita può aumentare, diminuire o cessare in relazione alla variazione del grado di inabilità;
  • È rivalutata annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, per variazione dell’indice ISTAT;
  • Aumenta di 1/20 per ogni familiare a carico;
  • Può generare forme di incumulabilità con prestazioni di invalidità INPS e Invalidità civile;
  • È pagata per intero, indipendentemente dello svolgimento dell’attività lavorativa;
  • È sottoposta a revisione del grado di inabilità, secondo le cadenze temporali stabilite dal T.U. (v. revisioni delle rendite);
  • È sottoposta a capitalizzazione quando risulti, in sede di ultima revisione (dopo 10 anni dalla costituzione della rendita per infortunio o 15 anni dalla costituzione della rendita per malattia professionale) un grado di inabilità compreso tra l’11% e il 15%.
lesivo o sulla retribuzione minima convenzionale, in caso di artigiani (titolari-soci-familiari), di  parasubordinati, di lavoratori agricoli autonomi, medici radiologi ed altre categorie di lavoratori. L’importo delle retribuzione da considerare per il calcolo deve essere compreso entro i limiti minimo e massimo stabiliti per legge.

Indennizzo del danno biologico in capitale (Eventi lesivi occorsi dal 25 luglio 2000) 

Per effetto dell’art. 13, del D.lgs. n. 38/2000, dal 25 luglio 2000 viene riconosciuta al lavoratore infortunato o tecnopatico la piena tutela del danno biologico che prima di tale data non veniva compreso nella tutela assicurativa.

L’indennizzo del danno biologico * in capitale è corrisposto dall’INAIL dopo l’avvenuta guarigione clinica (chiusura della temporanea), quando sono presenti menomazioni permanenti indennizzabili, valutate dal 6% al 15%.

Qualora il danno dovesse aggravarsi ulteriormente fino ad arrivare alla soglia minima di indennizzabilità  del 16%, l’assicurato può chiedere all’INAIL, entro i tempi e nei modi stabili dalla legge, la costituzione della rendita per danno biologico.

Rendita diretta per danno biologico (Eventi lesivi occorsi dal 25 luglio 2000)

La rendita diretta per danno biologico è corrisposta dall’INAIL  dopo l’avvenuta guarigione clinica (chiusura delle temporanea) quando siano presenti menomazioni permanenti valutate nella misura compresa tra il 16% e il 100%.
Tale rendita indennizza l’assicurato non solo per il danno biologico, ma anche per il danno patrimoniale conseguente l’evento lesivo.

La rendita risulta, infatti, composta di due quote:

Variazioni

  • Aumenta, diminuisce o cessa in relazione alla variazione del grado di inabilità:
  • È rivalutata annualmente (solo la quota  del danno patrimoniale), a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, per variazione dell’indice ISTAT;
  • Aumenta di 1/20 per ogni familiare a carico,(solo la quota patrimoniale);
  • Può generare forme di incumulabilità con prestazioni di invalidità INPS e Invalidità civile;
  • È pagata per intero indipendentemente dello svolgimento dell’attività lavorativa;
  • È sottoposta a revisione del grado di inabilità, secondo le cadenze temporali stabilite dalle norme del T.U. 1124/65.

  • la prima quota, relativa all’indennizzo del danno biologico, calcolata sulla base della specifica tabella;
  • la seconda quota, relativa all’indennizzo del danno patrimoniale, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.

Decorrenza - Durata

  • Decorre dal 1° giorno successivo alla guarigione clinica,  ossia dal giorno successivo alla chiusura della temporanea;
È corrisposta per tutta la vita, a condizione che nell’arco di tempo in cui è possibile la revisione del grado di inabilità questo non scenda al  disotto del 16%.


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