di infortunio, di malattia professionale o silicosi e asbestosi.
- massimo 7 revisioni, in caso di infortunio, con cadenze temporali stabilite per legge
- la prima, dopo un anno dalla data di infortunio e almeno 6 mesi dalla data di costituzione della rendita;
- la seconda e la terza, a distanza non inferiore ad un anno l’una dall’altra;
- la quarta, alla scadenza del quadriennio dalla data di costituzione della rendita;
- la quinta, alla scadenza del settennio dalla data di costituzione della rendita;
- ultima, alla scadenza del decennio dalla data di costituzione della rendita.
- massimo 15 revisioni, in caso di malattia professionale
- la prima, dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, nei casi in cui non sussiste la temporanea, dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia;
- le successive, a distanza non inferiore ad un anno l’una dall’altra;
- l’ultima, alla scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita.
- in caso di silicosi e asbestosi
- senza limiti di tempo (a distanza non inferiore ad un anno l’una dall’altra).