|
ALTRE PRESTAZIONI ECONOMICHE
Assegno personale continuativo
Agli infortunati o tecnopatici con inabilità pari al 100%, l’Inail eroga, oltre alla rendita diretta, anche l’assegno per l’assistenza personale continuativa, quando gli stessi risultino portatori di ulteriori infermità, peraltro specificate dalla legge, a causa delle quali risulta necessitata tale assistenza.
L’assegno in questione è mensile, non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento erogati da altri Enti.
Integrazione della rendita
Entro i termini di revisione delle rendite da infortunio o malattia professionale, l’Inail corrisponde al titolare della rendita un’integrazione economica della stessa in caso di ricaduta nello stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro, conseguente all’infortunio o alla malattia professionale che ha dato luogo alla costituzione della rendita, ovvero nel caso in cui l’Istituto sottoponga il reddituario a visite mediche o a specifiche terapie o cure.
Rendita di passaggio - assicurati affetti da silicosi e asbestosi
Per prevenire l’eventuale aggravamento delle condizioni fisiche dell’assicurato già affetto da silicosi o asbestosi, l’assicurazione prevede, come forma di incentivazione alla prevenzione per l’abbandono della lavorazione ritenuta nociva,
la corresponsione della rendita di passaggio.
Tale rendita, di durata non superiore ai 12 mesi, è corrisposta al tecnopatico affetto da silicosi o asbestosi con grado di inabilità compreso tra l’1% e l’60%, che abbandoni a scopo preventivo la lavorazione a rischio.
La rendita di passaggio può essere riconosciuta al tecnopatico una seconda volta, entro il termine massimo di 10 anni dalla cessazione della prima, a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.
La rendita è corrisposta al lavoratore sia in stato di occupazione e sia di disoccupazione.
Rendita ai superstiti per morte dell'infortunato o tecnopatico
Se l’infortunio o la malattia professionale determina la morte, i superstiti dell’assicurato hanno diritto alla rendita ai superstiti.
Questa prestazione economica è rapportata al 100% della retribuzione media percepita dal lavoratore deceduto nei 12 mesi precedenti l’evento.
Per gli artigiani, è rapportata al 100% della retribuzione convenzionale in vigore all’atto dell’evento.
La rendita è erogata dall’INAIL, su richiesta dei familiari aventi diritto, e spetta nelle seguenti misure e condizioni:
- nella misura del 50%, al coniuge, sino alla morte o a nuovo matrimonio;
- nella misura del 20%, per ogni figlio a carico o inabile al lavoro.
In mancanza di coniuge o figli, la rendita può essere corrisposta:
- nella misura del 20%, per ciascuno dei genitori, se viventi e a carico del defunto;
- nella misura del 20%, per ciascuno dei fratelli o sorelle, se conviventi e a carico del defunto;
La rendita, in ogni caso, non può superare complessivamente il 100% della retribuzione annua di riferimento; in caso di superamento di detta soglia, le quote spettanti ad ogni singolo superstite sono proporzionalmente ridotte entro il limite prescritto.
Assegno funerario
Oltre alla rendita, ai superstiti è corrisposto dall’INAIL un assegno funerario “una tantum”, come contributo alle spese funerarie sostenute.
Qualora non esistessero superstiti del lavoratore deceduto, l’assegno funerario è corrisposto a chiunque dimostri di averle sostenute.
Assegno speciale continuativo mensile
Lo speciale assegno continuativo, istituito con la legge n. 248/76, è erogato ai superstiti di invalidi del lavoro titolari di rendita Inail, con grado di inabilità pari o superiore al 48%, deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale.
La domanda, per la concessione dell’assegno, deve essere avanzata dai superstiti all’Inail entro i 180 giorni dalla data di decesso del lavoratore.
La prestazione è collegata allo stato di bisogno economico dei superstiti e, pertanto, la sua erogazione è esclusa quando i superstiti fruiscano di altra prestazione economica previdenziale (esclusi gli assegni familiari o assistenziali) o di redditi di altra natura (escluso il reddito della casa di abitazione).
La legge stabilisce, comunque, che nel caso in cui le eventuali rendite, prestazioni previdenziali o redditi posseduti dal superstite siano di importo inferiore a quello dell’assegno, sia concesso solo l’importo per la parte differenziale.
Il diritto all’assegno viene:
- riconosciuto solo nei confronti del coniuge superstite e degli orfani;
- calcolato sull’importo della rendita diretta percepita in vita dal lavoratore deceduto;
- erogato nella misura del 50%, al coniuge superstite e del 20%, per ogni figlio a carico o inabile al lavoro.
L’assegno, in ogni caso, non può superare complessivamente il 100% dell’importo della rendita presa a riferimento per il calcolo delle quote spettanti; in caso di superamento di detta soglia, le quote sono proporzionalmente ridotte entro il limite prescritto.
Assegno di incollocabilità
Gli assicurati titolari di rendita per infortunio o malattia professionale, con grado di inabilità permanente superiore al 20%, con età inferiore ai 55 anni, riconosciuti incollocabili al lavoro dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, possono ottenere, su apposita domanda da presentare all’INAIL, oltre alla rendita, anche l’assegno di incollocabilità
Erogazione integrativa di fine anno
Alla fine di ogni anno, l’INAIL corrisponde ai Grandi Invalidi (con grado di inabilità compreso tra l’80% e il 100%) e ai Super Invalidi (con grado di inabilità del 100% e assistenza personale continuativa) una prestazione economica integrativa.
Tale prestazione è concessa se il reddito personale dell’invalido non superi i limiti di reddito stabiliti ogni anno dall’Inail.
Prestazioni protesiche
Nell’ambito delle prestazioni sanitarie riabilitative concesse dall’INAIL, volte al recupero della capacità lavorativa, ed al reinserimento dell’invalido nella vita familiare e sociale, particolare rilevanza assume la fornitura e riparazione di protesi e presidi da parte dell’Istituto.
Protesi e presidi sono concessi al lavoratore infortunato o tecnopatico dall’Inail quando il medico-legale dell’istituto ne abbia riconosciuto la necessità.
Le protesi e i presidi possono essere concessi, oltre che ai titolari di rendite Inail, anche ai lavoratori infortunati o tecnopatici con un grado di inabilità non indennizzabile e anche dopo la scadenza dei termini ultimi di revisione delle rendite.
Prestazioni idrofangotermali e soggiorni climatici
Tra le prestazioni sanitarie concesse dall’INAIL aventi finalità terapeutica, nonché curativa e riabilitativa delle affezioni prodottesi in conseguenza degli infortuni e le malattie professionali, vi sono le cure idrofangotermali e i soggiorni climatici.
Di queste prestazioni possono usufruire:
- i titolari di rendita, semprechè non sia scaduto l’ultimo termine revisionale;
- i silicotici e gli asbestotici, senza limiti di tempo;
- gli infortunati o tecnopatici, che si trovino nella fase di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Le affezioni che possono riportare reale giovamento da tali prestazioni sono elencate tassativamente in un apposito decreto ministeriale.
In caso di concessione, sono a carico dell’INAIL le spese di viaggio e di soggiorno in albergo, relative non solo all’assicurato, ma anche al suo accompagnatore, in caso di inabile al 100% con indennità di accompagno o, in tutti gli altri casi per i quali è stata accertata tale necessità.
[indietro]
|
   |