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L'INFORTUNIO
Non tutti gli infortuni, anche se avvenuti in ambiente lavorativo o in orario lavorativo, possono definirsi lavorativi.
Per essere definiti “lavorativi” e, quindi, indennizzati dall’INAIL, occorre che gli infortuni avvengano per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta al lavoro, che determini l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Gli elementi caratterizzanti l’infortunio lavorativo sono, quindi:
1) la causa violenta;
Per causa violenta deve intendersi quel fattore esterno, di forza efficiente, che agisce rapidamente e costituisce nesso di causa ed effetto con la lesione. La causa violenta deve essere capace di produrre il danno nell’organismo del lavoratore (lesioni prodotte da congegni in movimento; lesioni determinate da sforzo muscolare; ecc. );
2) la lesione;
Per lesione si intende ogni alterazione fisica o psichica dell’organismo del lavoratore,da cui derivi la morte o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che determini l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
3) l’occasione di lavoro
Per qualificare l’infortunio come “professionale” occorre, però, che sia dimostrato un nesso causale tra l’evento lesivo e il lavoro svolto.
Questo nesso causale (o rapporto eziologico), intercorrente tra l’infortunio e il lavoro, può essere sia diretto, sia mediato o indiretto, con l’attività svolta dal lavoratore, purché non estranea ad essa o a ciò che ad essa è connesso o che di essa è accessorio.
Rientrano nella nozione di infortunio tutelabile:
- non solo gli infortuni connessi ad un rischio insito nella lavorazione svolta dal lavoratore, o a questa connessa, ma anche quelli riconducibili al rischio insito nell’ambiente lavorativo;
- anche i sinistri avvenuti per colpa, imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore.
Sono invece esclusi dalla tutela quegli infortuni:
- che pur, avvenuti in costanza di lavoro o in ambiente di lavoro, non sono ad essi imputabili;
i sinistri avvenuti per situazioni dovute a scelta volontaria del lavoratore (rischio elettivo) o per dolo dello stesso.
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