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LA DENUNCIA D'INFORTUNIO

Per legge ogni infortunio avvenuto in un luogo di lavoro, con prognosi superiore a tre giorni, deve essere denunciato all'INAIL.

Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro/Artigiano titolare

A)    Il lavoratore
Il lavoratore infortunato (dipendente o familiarre coadiuvante o socio) deve:

-informare immediatamente il proprio datore di lavoro di ogni infortunio subito;
-inviare o presentare subito al datore di lavoro il primo certificato medico redatto dal medico che per primo gli ha prestato soccorso (ospedale,  medico curante, ecc.).

Il lavoratore che invii in ritardo al datore di lavoro il 1° certificato medico, attestante la prognosi relativa all’infortunio subito, perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti alla tardata comunicazione.

B)    Il datore di lavoro /Artigiano titolare
Il datore di lavoro, e come tale anche il titolare di impresa artigiana, indipendentemente dalle sue personali valutazioni sull’infortunio subito dal proprio dipendente, o familiare coadiuvante o socio,  o da se stesso se trattasi di artigiano titolare, deve denunciare all’INAIL, entro due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del 1° certificato medico con una prognosi superiore a tre giorni, l’infortunio occorso.

In presenza di un infortunio mortale, o se sia previsto pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata all’INAIL (a mezzo fax o telegrafo) entro le 24 ore dall’infortunio medesimo.

Il mancato rispetto del termine temporale di denuncia dell’infortunio all’Inail, comporta, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa, che va da un minimo di  € 1.290 ad un massimo di € 7.745.

Il mancato inoltro della denuncia da parte del titolare artigiano del proprio infortunio all’Inail comporta solo la perdita dell’indennizzo per i giorni antecedenti la tardata denuncia (non si applica la sanzione amministrativa di cui sopra).
La denuncia deve essere effettuata sul “modulo di infortunio” predisposto dall’INAIL , a cui deve essere allegato il primo certificato medico attestante la prognosi superiore a tre giorni.

Copia della denuncia dell’infortunio deve essere presentata anche alla P.S.,  entro 2 giorni dalla data di ricevimento del 1° certificato medico, pena l’applicazione della sanzione amministrativa predetta.


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