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L'INFORTUNIO IN ITINERE
Con l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000, a decorrere dal 16 marzo 2000 è stata introdotta la copertura assicurativa del danno derivante dall’infortunio in itinere, ossia quell’evento lesivo in cui può incorre il lavoratore:
- quando dal proprio domicilio si reca sul posto di lavoro e viceversa;
- quando si reca da un luogo di lavoro ad un altro (in caso di rapporti di lavoro plurimi);
- durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti, qualora non esista una mensa aziendale.
L’assicurazione non opera, invece, per eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso, ad eccezione dei seguenti casi, quando, cioè, le interruzioni/deviazioni sono necessitate da:
- esigenze lavorative (direttiva del datore di lavoro);
- causa di forza maggiore (es.: guasto meccanico) o esigenze essenziali ed improrogabili (es.: soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o per l'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- brevi soste, che non alterano le condizioni di rischio.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso, tale da poter essere percorsa a piedi).
Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci; dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
LA DENUNCIA D’INFORTUNIO
Per legge ogni infortunio avvenuto in un luogo di lavoro, con prognosi superiore a tre giorni, deve essere denunciato all’INAIL.
Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro/Artigiano titolare
A) Il lavoratore
Il lavoratore infortunato (dipendente o familiarre coadiuvante o socio) deve:
-informare immediatamente il proprio datore di lavoro di ogni infortunio subito;
-inviare o presentare subito al datore di lavoro il primo certificato medico redatto dal medico che per primo gli ha prestato soccorso (ospedale, medico curante, ecc.).
Il lavoratore che invii in ritardo al datore di lavoro il 1° certificato medico, attestante la prognosi relativa all’infortunio subito, perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti alla tardata comunicazione.
B) Il datore di lavoro /Artigiano titolare
Il datore di lavoro, e come tale anche il titolare di impresa artigiana, indipendentemente dalle sue personali valutazioni sull’infortunio subito dal proprio dipendente, o familiare coadiuvante o socio, o da se stesso se trattasi di artigiano titolare, deve denunciare all’INAIL, entro due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del 1° certificato medico con una prognosi superiore a tre giorni, l’infortunio occorso.
In presenza di un infortunio mortale, o se sia previsto pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata all’INAIL (a mezzo fax o telegrafo) entro le 24 ore dall’infortunio medesimo.
Il mancato rispetto del termine temporale di denuncia dell’infortunio all’Inail, comporta, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa, che va da un minimo di € 1.290 ad un massimo di € 7.745.
Il mancato inoltro della denuncia da parte del titolare artigiano del proprio infortunio all’Inail comporta solo la perdita dell’indennizzo per i giorni antecedenti la tardata denuncia (non si applica la sanzione amministrativa di cui sopra).
La denuncia deve essere effettuata sul “modulo di infortunio” predisposto dall’INAIL , a cui deve essere allegato il primo certificato medico attestante la prognosi superiore a tre giorni.
Copia della denuncia dell’infortunio deve essere presentata anche alla P.S., entro 2 giorni dalla data di ricevimento del 1° certificato medico, pena l’applicazione della sanzione amministrativa predetta.
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