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INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

Il reddito dei lavoratori dipendenti rimasti privi di lavoro è tutelato dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
L’indennità ordinaria di disoccupazione può essere richiesta al verificarsi dei seguenti eventi:

  • licenziamento;
  • scadenza del contratto;
  • dimissioni per giusta causa e per maternità;
  • sospensione per crisi temporanea dell’azienda.

Hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione tutti i prestatori di lavoro subordinato, con esclusione, quindi, di:

  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori parasubordinati;
  • apprendisti;
  • personale pubblico di ruolo;
  • lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l’altra in costanza di rapporto di lavoro;
  • soci lavoratori di cooperative con compartecipazione agli utili.

Requisiti

Per ottenere l’indennità di disoccupazione, è necessario vantare 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 52 contributi settimanali, versati nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Dopo l’iscrizione nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l’impiego, si può presentare la domanda di indennità entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
 
L’indennità di disoccupazione viene corrisposta normalmente per un massimo di 6 mesi di inattività; per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni, la durata è elevata a 9 mesi.

È stata prorogata anche per il 2007 la norma provvisoria che prevede l’aumento della durata dell’indennità a 7 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli di età da 50 anni in poi.

Il diritto alla prestazione matura:

  • dall’ottavo giorno successivo alla sospensione/licenziamento (o alla scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata nei primi otto giorni;
  • dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ed entro i termini previsti.

In caso di licenziamento per giusta causa, tali termini vengono differiti di 30 giorni

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

  • ha percepito per intero le giornate d’indennità spettanti;
  • viene avviato ad un nuovo lavoro;
  • diventa titolare di pensione diretta;
  • viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

Come si calcola l’importo

L'indennità è corrisposta nella misura del 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2007 è di € 844,06, elevato a € 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07. L'indennità viene pagata mensilmente.

L'indennità in pagamento nel corso del 2007 è calcolata nel seguente modo:

  • ai lavoratori con età inferiore a 50 anni, spetta il 50% della retribuzione per i primi sei mesi,  il 40% per il settimo mese;
ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni, spetta il 50% della retribuzione per i primi sei mesi, il 40% per i tre mesi successivi e il 30% per il decimo mese.

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