INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTIIl trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti spetta al lavoratore che, a causa della discontinuità dei rapporti di lavoro prestato, non raggiunge il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali.
Hanno diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti:
- i lavoratori dipendenti in generale;
- gli insegnanti non di ruolo;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori domestici;
- gli apprendisti;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i dipendenti a tempo determinato dell’ente poste.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno cui si riferisce la richiesta, fino ad un massimo di 156 giornate.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state totalizzate le 78 giornate di lavoro.
Requisiti
Per ottenere l’indennità con requisiti ridotti è necessario vantare almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria e aver svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento.
Come si calcola l’importo
L'indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 830,77, elevato a € 998,50 per i lavoratori con retribuzione lorda mensile superiore ad € 1826,07.
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