INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO
I lavoratori agricoli hanno diritto a percepire un’indennità di disoccupazione ordinaria, se possono far valere una anzianità assicurativa, perfezionata mediante l’iscrizione negli elenchi anagrafici, di almeno due anni consecutivi; in alternativa, l’anzianità assicurativa può derivare da almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l’anno nel quale viene richiesta l’indennità. Tale contributo deve essere coperto da contribuzione per la disoccupazione.
Ulteriori requisiti sono:
- la iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene richiesta l’indennità;
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda;
- almeno 78 giorni di lavoro nell’anno a cui si riferisce la richiesta (requisiti ridotti).
Come si calcola l’importo
La legge prevede per il settore agricolo, accanto alla indennità ordinaria, una indennità speciale di disoccupazione. Per ottenere tale prestazione occorre avere i seguenti requisiti:
- almeno due anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (almeno 102 contributi giornalieri nel biennio);
- prestazione lavorativa a tempo determinato nell’anno cui si riferisce la domanda;
- almeno 151 giornate come lavoratore dipendente, oppure iscrizione negli elenchi anagrafici nell’anno cui si riferisce la richiesta per un numero di giornate lavorative da 101 a 150.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.
[indietro]
|