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CIECHI E SORDOMUTI
Ciechi civili
Sono considerati ciechi civili, ai fini del diritto alle provvidenza economiche previste dalla legge, coloro che risultino affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, purché non sia per motivi di guerra, da infortunio sul lavoro, o da servizio.
I ciechi vengono distinti per legge in:
- ciechi assoluti: residuo visivo 00 in ambedue gli occhi, con eventuale correzione;
- ciechi parziali (ciechi ventesimisti): residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
- ciechi parziali (ciechi decimisti): residuo visivo compreso tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
La domanda per il riconoscimento, come quella eventuale per aggravamento, va presentata alla ASL, seguendo le stesse modalità stabilite per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Sordomuti
Ai fini della concessione delle provvidenze economiche previste dalla legge (art.1, legge n. 381/70), sono considerati sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (secondo la scienza medica tale periodo si conclude con il compimento del 12° anno di età), che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, semprechè la sordità non sia dovuta a fatti di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Si considera causa ostativa del normale apprendimento del linguaggio parlato l’ipoacusia che renda o abbia reso difficile tale apprendimento.
La domanda per il riconoscimento, come quella eventuale per l’aggravamento, va presentata alla ASL, seguendo le stesse modalità stabilite per il riconoscimento dell’invalidità civile.
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