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PRESTAZIONI ECONOMICHE AI CIECHI CIVILI
(Pensione non reversibile – Indennità di accompagnamento – Indennità speciale – Assegno vitalizio)
Pensione non reversibile (ciechi totali e ciechi parziali)
I presupposti per avere diritto alla pensione non reversibile sono i seguenti:
- i cittadini italiani, residenti in Italia;
- i cittadini appartenenti agli stati membri U.E. che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione Europea e che risultino regolarmente residenti in Italia;
- i cittadini extracomunitari, titolari di carta di soggiorno nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, residenti in Italia.
- ciechi assoluti: residuo visivo 00 in ambedue gli occhi, con eventuale correzione;
- ciechi parziali (ciechi ventesimisti): residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione
La pensione non reversibile continua ad essere erogata anche dopo il compimento del 65° anno di età e può essere richiesta anche dopo tale data, se presente il requisito sanitario richiesto. Non è soggetta ad alcuna trasformazione, come avviene per gli invalidi civili, in pensione sociale o assegno sociale INPS.
Lo stato economico del soggetto deve essere al di sotto dei limiti di reddito stabiliti annualmente dalla legge. I redditi che vanno presi in considerazione sono quelli posseduti dall’invalido (solo il reddito individuale e mai quello coniugale), nell’anno precedente a cui la prestazione erogata si riferisce.
Es.: Per l’anno 2007, la pensione non reversibile (€ 242,84 mensili) spetta se l’ammontare dei redditi percepiti dal cieco civile nel 2006 non superi il limite di reddito di €. 14.256,92. Per i criteri adottati ai fini del computo dei redditi si rimanda all’assegno mensile di assistenza.
- decorre dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla ASL o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie;
- varia di importo, a seconda che il soggetto minorato sia o meno ospitato in Istituto di istruzione o ricoverato in istituto assistenziale a carico, anche parziale, di enti pubblici o che faccia parte di comunità che provvede al suo mantenimento;
- è compatibile con altre prestazioni pensionistiche conseguite a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità;
- è corrisposta per 13 mensilità;
- è sottoposta annualmente d’ufficio a verifica reddituale;
Indennità di accompagnamento (ciechi assoluti)
Requisiti per il diritto
L’indennità di accompagnamento viene corrisposta:
- ai ciechi civili assoluti, al solo titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età del soggetto.
Per tali motivi essa spetta anche ai minori di 18 anni (a cui non compete in alcun caso la pensione non reversibile) e agli ultrasessantacinquenni.
In sostanza, gli unici requisiti richiesti per avere diritto all’indennità di accompagnamento sono:
- Il riconoscimento della minorazione
- La cittadinanza:
- i cittadini italiani, residenti in Italia;
- i cittadini appartenenti agli satai membri U.E che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione Europea e che risultino regolarmente residenti in Italia;
- i cittadini extracomunitari, titolari di carta di soggiorno nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, residenti in Italia.
- Come per l’analoga indennità spettante agli invalidi civili totali, l’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti è corrisposta per dodici mensilità ed è cumulabile con la pensione non reversibile.
L’importo mensile, per l’anno 2007, è di € 710,32.
- Reddito ed età: ininfluente
- Compatibilità e incompatibilità
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa (legge n. 508/88, art. 3 , 3° comma) e con il ricovero presso strutture a totale carico dello Stato; è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità è, comunque, sempre cumulabile con l’indennità concessa a titolo di invalidità civile totale o di sordomutismo.
Indennità speciale (ciechi parziali)
In favore dei ciechi parziali la legge ha istituito, con decorrenza 1.1.1988, una indennità speciale non reversibile, corrisposta per 12 mensilità.
Questa indennità è corrisposta al solo titolo della minorazione, indipendentemente, cioè, dallo stato di bisogno economico e dall’età.
Dal 1° gennaio 2002, in forza della legge n. 131/2001, ha subito un considerevole aumento dell'importo mensile.
Detta indennità spetta nella misura intera anche nel caso in cui il cieco sia ricoverato in Istituto.
Modalità di erogazione
La legge n. 508/88 ha stabilito che solo per coloro che alla data della sua entrata in vigore (10.12.1988) fossero già titolari di pensione o avessero già presentato la relativa domanda di pensione, detta indennità fosse corrisposta d’ufficio.
Al di fuori dei suddetti casi, detta indennità spetta solo se richiesta espressamente dall’invalido all’atto della domanda di pensione.
Per l’anno 2007, l’importo mensile dell’indennità speciale è stato fissato in € 168,70.
Assegno vitalizio (ciechi parziali decimisti)
Con la legge n. 632 del 1954, era stato stabilito in favore dei ciechi civili parziali decimisti (cioè con residuo visivo compreso tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione) la corresponsione di un assegno vitalizio, che con l’entrata in vigore della legge n. 66/62 è stato soppresso.
L’assegno vitalizio è corrisposto, perciò, solo a coloro alla data di entrata della legge n. 66/62 già godevano di tale provvidenza.
L’importo dell’assegno è di € 180,21 mensili, per 12 mensilità.
Per mantenere tale assegno, il cieco civile (decimista) deve dimostrare di possedere redditi propri al disotto del limite stabilito dalla legge (deve dimostrare il permanere dello stato di bisogno economico).
Es.: Per l'anno 2007, l’assegno vitalizio (€ 180,21 mensili) spetta se l'ammontare dei redditi percepiti dal cieco civile nel 2006 non supera il limite di reddito di €. 6.854,31.
Per i criteri adottati ai fini del computo dei redditi si rimanda all’assegno mensile di assistenza.
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