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PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INVALIDITA'
(Assegno mensile di assistenza – Pensione d’inabilità – Indennità di accompagnamento).

Assegno mensile di assistenza (Invalidità civile parziale)

Importo: per il 2007 è di  € 242,84 mensili

Il  diritto alla corresponsione dell’assegno mensile è riconosciuto all’invalido civile quando vengano soddisfatti contemporaneamente tutti i requisiti sotto elencati:

  • Cittadinanza:
    • i cittadini italiani, residenti in Italia;
    • i cittadini appartenenti agli stati membri U.E. che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione Europea e che risultino regolarmente residenti in Italia;
    • i cittadini extracomunitari, titolari di carta di soggiorno nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, residenti in Italia.
  • Grado di invalidità: deve essere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%;
  • Età: deve essere compresa tra i 18 e i 65 anni;
  • Condizione economica:

 lo stato economico del soggetto deve essere al di sotto dei limiti di reddito stabiliti  annualmente dalla legge.
I redditi che vanno presi in considerazione sono quelli posseduti dall’invalido (solo il reddito individuale e mai quello coniugale) nell’anno precedente a cui la prestazione erogata si riferisce.

Es.: Per l'anno 2007, l’assegno mensile ( € 242,84 mensili)  spetta se l'ammontare dei redditi percepiti dall'invalido nel
2006 non superi il limite di reddito di € 4.171,44.
I redditi presi a riferimento sono quelli imponibili ai fini IRPEF, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali (redditi da lavoro, redditi da impresa,  trattamenti di fine rapporto, pensioni, terreni, fabbricati, il reddito della casa principale e relative pertinenze).

I redditi esclusi sono quelli esenti dall’IRPEF e le prestazioni a carattere risarcitorio (es.: erogazioni una tantum- liquidazione in capitale della rendita INAIL; assegno funerario INAIL; indennizzo danni da vaccinazioni ed emotrasfusioni; interessi legali; equo indennizzo; risarcimenti danni; trattamenti di famiglia; pensioni o indennità per invalidità civile; cecità e sordomutismo; rendite erogate dall’assicurazione IVS Svizzera;  rendite e assegni INAIL; pensioni privilegiate; pensioni di guerra; assegni di mantenimento per separazione del matrimonio e per divorzio; assegni vitalizi ex combattenti e deportati campo sterminio nazisti).

  • Condizione lavorativa

L’assegno mensile, a differenza delle altre prestazioni da invalidità civile, richiede, oltre che la presenza dei requisiti sopra elencati, anche la dimostrazione di “incollocato al lavoro”. Tale requisito è soddisfatto solo quando l’invalido risulta essere iscritto, presso il Centro per l’impiego, nelle liste del collocamento mirato per i disabili.

L'iscrizione nelle liste del collocamento mirato può avvenire solo dopo il ricevimento del verbale sanitario di accertamento della disabilità da parte della ASL.
Per evitare che l’assegno venga erogato con decorrenza postdatata rispetto a quella dettata dalla norma, l’invalido, una volta ottenuto tale verbale, dovrà tempestivamente procedere a detta  iscrizione, presso il Centro per l’impiego competente per residenza (l’obbligo d’iscrizione permane per gli uomini fino al compimento del 65° anno di età, mentre per le donne fino al compimento del 60° anno di età). Si prescinde da tale iscrizione, quando si tratta di  invalidi civili parziali che frequentano un corso di studi.

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili titolari dell’assegno mensile di assistenza  sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza o meno dell’iscrizione nelle liste speciali del collocamento.
Decorrenza – caratteristiche:

  • decorre dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla ASL o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie;
  • è corrisposto per 13 mensilità;
  • non è reversibile;
  • è sottoposto annualmente d’ufficio a verifica reddituale;
  • è  incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici erogati a titolo di invalidità.

 Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Al compimento del 65°, anno di età l’assegno mensile di assistenza si trasforma d’ufficio in  assegno sociale, che viene erogato dall’INPS.

Pensione di inabilità (invaldità civile totale)

Importo: per il 2007 è di  € 242,84 mensili

Il  diritto alla corresponsione della pensione di inabilità è riconosciuto quando vengano soddisfatti contemporaneamente tutti i requisiti sotto elencati:

  • Cittadinanza:
    • i cittadini italiani, residenti in Italia;
    • i cittadini appartenenti agli stati membri U.E. che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione Europea e che risultino regolarmente residenti in Italia;
    • i cittadini extracomunitari, titolari di carta di soggiorno nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, residenti in Italia.
  • Grado di invalidità: deve essere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa del 100%.
  • Età: deve essere compresa tra i 18 e i 65 anni.
  • Condizione economica: lo stato economico del soggetto deve essere al di sotto dei limiti di reddito stabiliti annualmente dalla legge. I redditi che vengono presi in considerazione sono quelli posseduti dall’invalido (solo il reddito individuale e mai quello coniugale) nell’anno precedente a cui la prestazione erogata si riferisce.

Es.: Per l'anno 2007, la pensione d’inabilità ( € 242,84 mensili)  spetta se l'ammontare dei redditi percepiti dall'invalido nel 2006 non superi il limite di €. 14.256,92.
Per i criteri adottati ai fini del computo dei redditi si rimanda all’assegno  mensile di assistenza. 

Decorrenza - caratteristiche:

  • decorre dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla ASL o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie;
  • è corrisposta per 13 mensilità;
  • non è reversibile;
  • è  sottoposta annualmente d’ufficio a verifica reddituale.

Compatibilità

  • è compatibile con altre pensioni di invalidità, vecchiaia oreversibilità e con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e di servizio;

Attenzione: in presenza di particolari situazioni sanitarie, l’invalido civile totale (100%), oltre ad avere diritto alla pensione di invalidità potrebbe avere diritto anche all’indennità di accompagnamento, qualora risulti nell’impossibilità di deambulare autonomamente senza l’aiuto di un’accompagnatore,  ovvero, quando risulti incapace  di compiere gli atti quotidiani della vita e, quindi, necessiti di una assistenza continua (v. indennità di accompagnamento).

Al compimento del 65° anno di età la pensione si trasforma d’ufficio in assegno sociale erogato dall’INPS.

Indennità di accompagnamento (invalidi totali non deambulanti o non autosufficienti)

All’indennità di accompagnamento hanno diritto tutti gli invalidi civili di qualsiasi età, riconosciuti invalidi totali con accertata incapacità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,  necessitano di una assistenza continua.

L’indennità di accompagnamento non è reversibile.

I presupposti, quindi, per avere diritto all’indennità di accompagnamento, sono i seguenti:

  • Cittadinanza:
    • i cittadini italiani, residenti in Italia;
    • i cittadini appartenenti agli stati membri U.E. che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione Europea e che risultino regolarmente residenti in Italia;
    • i cittadini extracomunitari, titolari di carta di soggiorno nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, residenti in Italia.
  • Grado di invalidità 100% con :
    • impossibilità di deambulare autonomamente senza l’aiuto di un accompagnatore;

ovvero

    • impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di un’assistenza continua.

  N.B. L’indennità di accompagnamento può essere riconosciuta:

    • anche a chi risulti debilitato (anche se temporaneamente) dal trattamento chemioterapico;
    • anche a chi, pur essendo in grado di muovere qualche passo entro le mura domestiche,  non sia in grado di uscire da solo di casa, se non accompagnato.
  • Reddito ed età: la corresponsione di detta indennità non è vincolata nè al reddito, nè  all’età.
  • L’attività lavorativa svolta dall’invalido non preclude il diritto  alla prestazione.

Compatibilità / Incompatibilità:

    • è  incompatibile con analoghe indennità di guerra, di lavoro o di servizio, dove è prevista la facoltà di opzione da parte dell’invalido;
    • può coesistere, in caso di plurititolarietà di minorazioni, con le indennità già riconosciute, quali l’indennità di comunicazione per i sordomuti e l’indennità di accompagnamento per i ciechi civili;

Decorrenza:

    • decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello delle domanda, fatto salvo il caso in cui la commissione medica della ASL non decida per una data successiva a quella della domanda.

Importo: per il 2007 è di  € 457,66 mensili  ed è corrisposta per 12 mensilità;

    • non è reversibile;
    • non è corrisposta laddove l’invalido risulti essere ricoverato gratuitamente presso istituti con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico o ricoverato in reparti di lungodegenza o riabilitativi;

Adempimenti:

    • entro il 31 marzo di ogni anno, l’invalido civile titolare dell’assegno di accompagnamento è tenuto alla presentazione della dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza o meno di uno stato di ricovero.

Indennità  di frequenza per i minori

Hanno diritto all’indennità di frequenza i minori di anni 18, che sono stati riconosciuti dalla Commissione medica della ASL in condizioni di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (non autosufficienti).
L’indennità di frequenza spetta anche ai minori affetti da ipoacusia superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, e che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
La concessione di detta prestazione è vincolata, inoltre, anche:

  • alla frequenza, in modo continuo, ovvero periodico, a corsi di trattamenti terapeutici o riabilitativi, o a scuole di ogni ordine e grado o centri di formazione professionale (obbligo formativo). Ne hanno diritto anche i bambini che frequentano l’asilo nido (Sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 20/11/02);
  • al reddito posseduto dal minore (e non dai suoi genitori): i criteri adottati sono gli stessi previsti per gli invalidi civili parziali ai fini del diritto all’assegno mensile di assistenza.

Es.: Per l’anno 2007, l’indennità (€ 242,84 mensili) spetta se l’ammontare dei redditi percepiti dal minore nel 2006 non superi il limite di reddito stabilito (€. 4.171,44).  Per i criteri adottati ai fini del computo dei redditi si rimanda all’assegno  mensile di assistenza. 

  • L’indennità di frequenza è incompatibile con:
    • l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano in godimento o a cui abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti ovvero in qualità di ciechi civili assoluti;
    • la speciale indennità, prevista per i ciechi civili parziali;
    • l’indennità di comunicazione prevista per i sordomuti prelinguali.

È ammessa, comunque, la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Importo e modalità di corresponsione

  • L’importo mensile per il 2007 è di  € 242,84 mensili, per 12 mensilità;
  • Decorre dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla ASL o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie;
  • non è reversibile;
  • non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato in modo continuativo o permanente.


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