|
INVALIDITA' CIVILEIl riconoscimento dell'Invalidità Civile garantisce ai cittadini inabili al lavoro, sprovvisti dei mezzi necessari per vivere e non tutelati da altre forme previdenziali o altre leggi (INPS – INAL - INPDAP – Ciechi Civili - Sordomuti – Invalidi di guerra ecc.), il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Rientrano nel novero degli invalidi civili, per definizione di legge, tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e 65 anni di età, “affetti da minorazioni congenite o acquisite, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo e/o un danno funzionale permanente. I minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Per avere diritto al riconoscimento della qualifica di invalido civile è sufficiente avere una invalidità non inferiore al 34%.
Il riconoscimento dello status di invalido civile, accertato attraverso una visita medico-legale dalle Commissioni mediche delle ASL competenti per territorio, può dar luogo, a seconda del grado d’invalidità riscontrato, a prestazioni di tipo socio-sanitarie o di tipo economico.
Con grado d’invalidità inferiore al 74%, ma superiore al 34%, l’invalido avrà diritto solo a prestazioni di carattere socio – assistenziale, quali, ad esempio: le prestazioni protesiche e ortopediche (soglia minima 34% d’invalidità); l’iscrizione al collocamento obbligatorio (soglia minima 46% d’invalidità).
Per il riconoscimento delle prestazioni economiche si richiede, invece:
- un grado di invalidità di almeno il 74%, per il diritto all’assegno mensile di assistenza;
- un grado di invalidità del 100%, per avere diritto alla pensione d’inabilità;
- di essere un soggetto non deambulante o non autosufficiente, per avere diritto all’indennità di accompagnamento;
- di essere un soggetto minore di anni 18, in condizioni di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, per avere diritto all’indennità di frequenza
I cittadini con età superiore ai 65 anni possono chiedere il riconoscimento dello stato invalidante ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e dell’indennità di accompagnamento, quando abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
La domanda
La persona portatrice di disabilità, che intende usufruire dei benefici previsti, deve presentare domanda all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, per sottoporsi a una visita medico-legale.
La domanda deve essere compilata su appositi modelli predisposti delle ASL, accompagnata dalla certificazione medica nella quale il medico curante o il medico legale del patronato evidenzi in modo scrupoloso tutte le patologie presenti nel soggetto, in forza delle quali si chiede il riconoscimento dell’invalidità.
Una volta riconosciuta la sussistenza del diritto, la prestazione economica viene concessa dalle Regioni (o su convenzioni stipulate dalle Regioni stesse: dal Comune, ASL o dall’INPS) ed erogata dall’INPS, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fatto salvo il caso in cui la commissione medica della ASL non disponga per una data successiva a quella della domanda.
La domanda di aggravamento
L’invalido civile (cieco civile o sordomuto), nel caso verifichi un peggioramento delle proprie condizioni di salute, può fare richiesta di un nuovo accertamento sanitario presso la ASL, per ottenere una valutazione del grado di invalidità maggiore di quella in precedenza riconosciuta.
La domanda dovrà essere accompagnata da una certificazione medica e documentazione attestante l’avvenuto peggioramento delle condizioni sanitarie.
Ricorsi
Contro i parerei sanitari, espressi dalla ASL o amministrativi, espressi dalla Regione o dall’Ente da questa preposto, è ammesso il ricorso.
- Ricorsi sanitari: I provvedimenti emessi dalle Commissioni mediche delle ASL, possono essere impugnati (dal punto di vista medico) dall’interessato solo in via giudiziaria, entro e non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento del verbale della visita di accertamento effettuata dalla ASL;
- Ricorsi amministrativi: I provvedimenti emessi dalla Regione (INPS-ASL-COMUNE), di non concessione della prestazione per motivi amministrativi (legati, ad esempio, al reddito, all’età, alla cittadinanza, ecc.), possono essere impugnati davanti al Comitato Provinciale dell’INPS.
Prestazioni economiche per invalidità |


|