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PENSIONE DI VECCHIAIA
Il diritto a pensione di vecchiaia è condizionato al perfezionamento di due requisiti: il compimento dell’età pensionabile e il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima. Per i lavoratori dipendenti sussiste il requisito ulteriore della cessazione del rapporto lavorativo.
Esistono, tuttavia, delle differenze, in materia di requisiti, tra lavoratori già assicurati alla data del 31/12/1995 e lavoratori privi di assicurazione alla medesima data.
Pensione di vecchiaia per assicurati prima dell’anno 1996
Requisiti
Per i lavoratori dipendenti che hanno iniziato l’assicurazione prima del 1996, i requisiti sono i seguenti:
- aver compiuto l’età di 60 anni, per le donne, 65 anni, per gli uomini;
- aver perfezionato almeno 20 anni di contributi;
- aver cessato l’attività lavorativa dipendente.
Attenzione! Alcuni soggetti possono ottenere la pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contribuzione: è, perciò, importante che ognuno verifichi la propria posizione contributiva – per accertare il proprio requisito – recandosi presso l’ufficio EPASA più vicino.
Quale sistema di calcolo
Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.
In particolare, sarà adottato:
- il “sistema retributivo”, per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (Come si calcola l’importo);
- il “sistema misto” (vale a dire, in parte “retributivo” e in parte “contributivo”), per i lavoratori con anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni (Come si calcola l’importo).
Pensione di vecchiaia per assicurato per la prima volta dopo il 31/12/1995
Requisiti
Le prestazioni pensionistiche dei lavoratori (compresi gli iscritti alla gestione separata) , assicurati per la prima volta dopo il 31/12/1995, sono regolate secondo le norme del c.d. “sistema contributivo”, vale a dire:
- aver compiuto l’età di 60 anni, per le donne, 65 anni, per gli uomini.
- anzianità contributiva non inferiore a 5 anni;
- trattamento pensionistico maturato non inferiore all’importo dell’assegno sociale, maggiorato del 20%;
- non svolgere un’attività lavorativa dipendente.
In presenza dei requisiti sopra riportati, occorre tuttavia precisare che:
- il lavoratore può ottenere la pensione di vecchiaia anche prima dell’età prevista, se perfeziona 40 anni di contributi (con esclusione dei versamenti volontari e del riscatto di laurea);
- al raggiungimento del 65° anno di età, non è più necessario che il trattamento pensionistico maturato sia superiore o pari all’importo dell’assegno sociale maggiorato del 20% (in pratica, al compimento dei 65 anni di età, si ha diritto a pensione qualunque sia l’importo spettante);
- la pensione sarà calcolata con il c.d. sistema contributivo e non potrà essere integrata al minimo.
Attenzione! Alcuni soggetti possono ottenere la pensione di vecchiaia prima dell’età prevista: è opportuno, pertanto, recarsi presso l’Ufficio EPASA più vicino, al fine di accertare tale diritto.
Quale sistema di calcolo
Per i lavoratori assicurati per la prima volta dopo il 31/12/1995 e per quelli che scelgono volontariamente il sistema “contributivo” (vedi sotto la voce “Opzione”), il sistema di calcolo è quello cosiddetto “contributivo”.
Come si calcola l’importo
“Opzione” per i soggetti già assicurati prima del 1996
Anche coloro che risultano assicurati prima del 1996 possono scegliere di liquidare la pensione con il sistema “contributivo” (con l’età e alle condizioni sopra indicate per i soggetti nuovi assicurati).
Tale opzione potrà essere esercitata, con apposita domanda, a condizione che:
- si abbia, al 31.12.1995, una contribuzione inferiore a 18 anni;
- si abbiano almeno 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 versati dopo il 1995.
Prima di effettuare una scelta così importante, non più modificabile, è opportuno esaminare tutte le possibili conseguenze presso uno degli uffici territoriali dell’EPASA.
Decorrenze
Dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori che maturano i requisiti richiesti a partire da tale data, è prevista un’unica decorrenza (c.d. “Finestra mobile”), stabilita, per i lavoratori dipendenti, al 12° mese successivo il perfezionamento dei requisiti stessi, e, per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione Separata, al 18° mese successivo il perfezionamento dei requisiti richiesti.
Esempio: Requisiti di età e di contribuzione maturati nel mese di giugno 2011
- Decorrenza lavoratori dipendenti: 1° luglio 2012
- Decorrenza lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata: 1° gennaio 2013
Per i soggetti che hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento prima del 01.01.2011 (e in alcuni altri casi particolari), le decorrenze sono quelle più favorevoli previste dalla precedente normativa.
Vecchie decorrenze
Per i lavoratori che, tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, maturano i requisiti richiesti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, occorre far riferimento alle decorrenze strutturate in 4 "finestre":
REQUISITI MATURATI
ENTRO IL |
DECORRENZA LAVORATORI
DIPENDENTI |
DECORRENZA
LAVORATORI AUTONOMI |
Primo trimestre |
1 ° Luglio |
1 ° ottobre |
Secondo trimestre |
1 ° Ottobre |
1 ° gennaio |
Terzo trimestre |
1 ° Gennaio |
1 ° aprile |
Quarto trimestre |
1 ° Aprile |
1 ° luglio |
Per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2007, la decorrenza è invece fissata dal mese successivo alla data di perfezionamento di tutti i requisiti previsti dalla legge.
A richiesta dell'interessato, la prestazione può decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
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