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CALCOLO DELLE PRESTAZIONI PER LA PENSIONEQuale sistema di calcolo
Per determinare l’importo della pensione, è necessario stabilire, innanzitutto, quale sistema di calcolo adoperare. A tale scopo, occorre stabilire quale sia l’anzianità contributiva dell’assicurato esistente al 31/12/1965.
Se tale anzianità è superiore a 18 anni, la pensione sarà calcolata con il sistema “retributivo”; se non vi è anzianità contributiva alla stessa data, il calcolo sarà effettuato secondo il sistema contributivo”; se, infine, l’anzianità contributiva alla data del 31/12/1995 è inferiore a 18 anni, la pensione sarà calcolata in parte con il sistema “retributivo” (per i periodi assicurativi anteriori alla stessa data), e in parte con il sistema “contributivo” (per i periodi che si collocano dopo tale data).
Integrazione al trattamento minimo.
Solamente le pensioni liquidate con il sistema “retributivo” o” misto”, qualora dal calcolo risulti un importo inferiore al trattamento minimo stabilito annualmente dalla legge (per l’anno 2007, € 436,14 mensili), possono essere integrate sino al suddetto importo.
L’integrazione può essere riconosciuta a condizione che il pensionato e l’eventuale coniuge posseggano redditi assoggettabili all’Irpef, inferiori ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.
Per le pensioni da liquidare nell’anno 2007, il limite di reddito è il seguente :
- se non coniugati, reddito personale inferiore a € 11.339,64 ;
- se coniugati, reddito personale inferiore a € 11.339,64 e reddito cumulato con quello del coniuge inferiore a € 22.679,28.
In relazione al reddito posseduto e all’importo base della pensione, l’integrazione al trattamento minimo può essere totale o parziale.
Sistema di calcolo retributivo
Per determinare la misura della pensione, con il calcolo “retributivo”, si deve fere riferimento alle retribuzioni o ai redditi pensionabili degli ultimi anni. In pratica, l’importo di pensione si ottiene moltiplicando la media delle retribuzioni/redditi pensionabili rivalutati degli ultimi anni (15 anni o più, a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1992), per il 2% per ogni anno di anzianità contributiva (massimo 80%, per 40 anni di anzianità).
Per retribuzioni/redditi superiori a determinati limiti fissati per legge, la percentuale non sarà più del 2%, ma progressivamente inferiore.
Sistema di calcolo contributivo
Per determinare la misura della pensione con il sistema “contributivo”, occorre fare riferimento al totale dei contributi versati, e rivalutati, nell’intera vita lavorativa (anziché alle retribuzioni e ai redditi degli ultimi anni).
In pratica, i contributi versati, alla fine di ciascun anno, vengono rivalutati secondo coefficienti che variano di anno in anno (in funzione dell’andamento del PIL). Alla fine, sommati, tutti i contributi concorrono a formare il cosiddetto Montante Contributivo Individuale.
La pensione si determina moltiplicando il Montante Contributivo Individuale per la percentuale prevista per l’età anagrafica posseduta al momento del pensionamento, secondo i valori riportati nella tabella:
Coefficienti per il calcolo della pensione contributiva |
Età |
Valore |
57 |
4,720% |
58 |
4,860% |
59 |
5,006% |
60 |
5,163% |
61 |
5,334% |
62 |
5,514% |
63 |
5,706% |
64 |
5,911% |
65 |
6,136% |
I coefficienti della tabella sono destinati ad essere modificati (ridotti), come previsto dalla legge, per tener conto dell’elevazione della durata della vita media degli italiani.
Sistema di calcolo misto
Ai lavoratori la cui anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, è inferiore a 18 anni, si applica il sistema di calcolo “misto”.
La pensione sarà determinata dalla somma di due quote distinte: la 1° quota di pensione, con il sistema “retributivo” (per i periodi contributivi anteriori all’1.1.1996); la 2° quota di pensione, con il sistema “contributivo” (per i periodi contributivi successivi al 31.12.1995).
Calcolo della pensione di inabilità
L’importo della pensione di inabilità si calcola, col sistema “retributivo” oppure “contributivo”, a seconda dell’anzianità maturata al 31.12.1995, aggiungendo, ai periodi di contribuzione effettivamente versati, un “bonus contributivo”, relativo agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile.
Dal 1996, per coloro che al 31.12.1995 avevano una anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema di calcolo “contributivo”, aggiungendo la contribuzione mancante al sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso e dalla gestione.
Calcolo della pensione di reversibilità
L’importo di pensione spettante ai superstiti dell'assicurato o del pensionato deceduto è calcolato secondo quote, stabilite per legge, dell’importo della pensione che sarebbe spettata al lavoratore o che era percepita dal pensionato al momento del decesso:
Quote di pensione |
Percentuale |
Aventi diritto |
60% |
coniuge |
80% |
coniuge con un figlio |
100% |
coniuge con due figli |
Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le quote di pensione sono le seguenti:
Quote di pensione |
Percentuale |
Aventi diritto |
70% |
un figlio |
80% |
due figli |
100% |
tre o più figli |
15% |
un genitore |
30% |
due genitori |
15% |
un fratello o una sorella |
30% |
due fratelli o sorelle |
45% |
tre fratelli o sorelle |
60% |
quattro fratelli o sorelle |
75% |
cinque fratelli o sorelle |
90% |
sei fratelli o sorelle |
I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità previste per i figli.
La somma delle quote spettanti non può superare, in ogni caso, il 100% della quota di pensione già erogata al pensionato o che sarebbe spettata all’assicurato.
Calcolo del supplemento della pensione
Il calcolo relativo al supplemento di pensione viene effettuato con il sistema "retributivo" o “contributivo”, a secondo dell’anzianità maturata al 31.12.1995 (come per le pensioni).
Calcolo della pensione supplementare
Per il calcolo della pensione supplementare valgono le stesse regole previste per le altre prestazioni pensionistiche.
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