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PENSIONE DI ANZIANITA'
La pensione di anzianità è un trattamento erogato in favore del lavoratore che ha maturato il limite minimo di età anagrafica e di anzianità contributiva, in anticipo rispetto al raggiungimento dell’età pensionabile.
Requisiti
I requisiti richiesti dalla legge per accedere al pensionamento di anzianità, variano in relazione alla data in cui si maturano i requisiti stessi. In particolare:
- dall’1.1.2008 al 30.06.2009: 58 anni di età (59 per i lavoratori autonomi), con una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni;
- dal 1° luglio 2009, l’accesso al pensionamento di anzianità è consentito al raggiungimento della relativa quota, data dalla somma dell’età anagrafica minima richiesta e dell’anzianità contributiva (non inferiore a 35 anni), come riportato nella tabella:
Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni |
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Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Periodo
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Somma età e anzianità
contributiva |
Età minima |
Somma età e anzianità
contributiva |
Età minima |
Dal 01.07.2009 al 31.12.2010
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95 |
59 |
96 |
60 |
Dal 01.01.2011 al 31.12.2012
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96 |
60 |
97 |
61 |
Dal 01.01.2013
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97 |
61 |
98 |
62 |
Si può accedere al pensionamento di anzianità anche con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dalla anzianità anagrafica.
Anche per accedere al pensionamento di anzianità è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
Per i soggetti che hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento prima del 01.01.2008 (e in alcuni altri casi particolari), i requisiti necessari sono quelli più favorevoli richiesti dalla precedente normativa.
I requisiti necessari, al 31.12.2007, ai fini del godimento della pensione di anzianità sono:
- 35 anni di contributi maturati, contestualmente al raggiungimento dell’età anagrafica stabilita dalla legge (nel 2007, per i lavoratori dipendenti, 57 anni di età, per i lavoratori autonomi, 58 anni di età);
- oppure (in alternativa al requisito precedente), 40 anni di contributi maturati (nel 2007, 39 anni di età, ma solo per i dipendenti), indipendentemente dall’età anagrafica.
Decorrenze
Anche per le pensioni di anzianità, dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori che maturano i requisiti richiesti a partire da tale data, è prevista un’unica decorrenza (c.d. “Finestra mobile”), stabilita, per i lavoratori dipendenti, al 12° mese successivo il perfezionamento dei requisiti stessi, e, per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione Separata, al 18° mese successivo il perfezionamento dei requisiti richiesti.
Esempio: Requisiti di età e di contribuzione maturati nel mese di giugno 2011
- Decorrenza lavoratori dipendenti: 1° luglio 2012
- Decorrenza lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata: 1° gennaio 2013
Per i soggetti che hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità prima del 01.01.2011 (e in alcuni altri casi particolari), le decorrenze sono quelle più favorevoli richieste dalla precedente normativa.
Lavoratori dipendenti e parasubordinati non iscritti ad altre forme obbligatorie |
Lavoratori autonomi |
Perfezionamento dei requisiti |
Decorrenza |
Perfezionamento dei requisiti |
Decorrenza |
1° Semestre |
1° gennaio dell’anno successivo |
1° Semestre |
1° luglio dell’anno successivo |
2° Semestre |
1° luglio dell’anno successivo |
2° Semestre |
1° gennaio del 2° anno |
Per i soggetti che hanno maturato, prima del 01.01.2011, i requisiti per l’accesso al pensionamento con 40 anni di contributi, le decorrenze sono quelle più favorevoli richieste dalla precedente normativa.
Perfezionamento dei Requisiti |
DECORRENZA
Lavoratori Dipendenti |
DECORRENZA
Lavoratori Autonomi |
1° trimestre |
Dal 1° Luglio, per i soggetti che compiono 57 anni entro il 30 giugno;
Dal 1° ottobre, per i soggetti che compiono 57 anni entro il 30 settembre;
Dal 1° gennaio dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica |
1° Ottobre del medesimo anno |
2° trimestre |
Dal 1° Ottobre, per i soggetti che compiono 57 anni entro il 30 settembre;
Dal 1° gennaio dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica |
1° Gennaio dell’anno successivo |
3° trimestre |
Dal 1° Gennaio dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica |
1° Aprile dell’anno successivo |
4° trimestre |
Dal 1° Aprile dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica |
1° Luglio dell’anno successivo |
Quale sistema di calcolo
Il sistema di calcolo della pensione è diverso, a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.
In particolare, sarà adottato:
- il sistema “contributivo”, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (Come si calcola l’importo);
- il sistema “retributivo”, per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (Come si calcola l’importo);
- il sistema “misto”, per i lavoratori con anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni (Come si calcola l’importo).
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