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PENSIONE DI ANZIANITA'

La pensione di anzianità è un trattamento erogato in favore del lavoratore che ha maturato il limite minimo di età anagrafica e di anzianità contributiva, in anticipo rispetto al raggiungimento dell’età pensionabile.

Requisiti

I requisiti richiesti dalla legge per accedere al pensionamento di anzianità, variano in relazione alla data in cui si maturano i requisiti stessi. In particolare:

  • dall’1.1.2008 al 30.06.2009: 58 anni di età (59 per i lavoratori autonomi), con una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni;
  • dal 1° luglio 2009, l’accesso al pensionamento di anzianità è consentito al raggiungimento della relativa quota, data dalla somma dell’età anagrafica minima richiesta e dell’anzianità contributiva (non inferiore a 35 anni), come riportato nella tabella:

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni

 

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

 

Periodo

 

Somma età e anzianità
contributiva

Età minima

Somma età e anzianità
contributiva

Età minima


Dal 01.07.2009 al 31.12.2010

95

59

96

60


Dal 01.01.2011 al 31.12.2012

96

60

97

61


Dal 01.01.2013

97

61

98

62

Si può accedere al pensionamento di anzianità anche con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dalla anzianità anagrafica.

Anche per accedere al pensionamento di anzianità è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.

Per i soggetti che hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento prima del 01.01.2008 (e in alcuni altri casi particolari), i requisiti necessari sono quelli più favorevoli richiesti dalla precedente normativa.

I requisiti necessari, al 31.12.2007, ai fini del godimento della pensione di anzianità sono:

- 35 anni di contributi maturati, contestualmente al raggiungimento dell’età anagrafica stabilita  dalla legge (nel 2007, per i lavoratori dipendenti, 57 anni di età, per i lavoratori autonomi, 58  anni di età);

- oppure (in alternativa al requisito precedente), 40 anni di contributi maturati (nel 2007, 39 anni di età, ma solo per i dipendenti),  indipendentemente dall’età anagrafica.

Decorrenze

Anche per le pensioni di anzianità, dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori che maturano i requisiti richiesti a partire da tale data, è prevista un’unica decorrenza (c.d. “Finestra mobile”), stabilita, per i lavoratori dipendenti, al 12° mese successivo il perfezionamento dei requisiti stessi, e, per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione Separata, al 18° mese successivo il perfezionamento dei requisiti richiesti.

Esempio:
Requisiti di età e di contribuzione maturati nel mese di giugno 2011
  • Decorrenza lavoratori dipendenti: 1° luglio 2012
  • Decorrenza lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata: 1° gennaio 2013

Per i soggetti che hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità prima del 01.01.2011 (e in alcuni altri casi particolari), le decorrenze sono quelle più favorevoli richieste dalla precedente normativa.

Lavoratori dipendenti  e parasubordinati non iscritti ad altre forme obbligatorie

Lavoratori autonomi

Perfezionamento dei requisiti

Decorrenza

Perfezionamento dei requisiti

Decorrenza

1° Semestre

1° gennaio dell’anno successivo

1° Semestre

1° luglio dell’anno successivo

2° Semestre

1° luglio dell’anno successivo

2° Semestre

1° gennaio del 2° anno

 

Per i soggetti che hanno maturato, prima del 01.01.2011, i requisiti per l’accesso al pensionamento con 40 anni di contributi, le decorrenze sono quelle più favorevoli richieste dalla precedente normativa.

Perfezionamento dei Requisiti  

DECORRENZA
Lavoratori Dipendenti

DECORRENZA
Lavoratori Autonomi

1° trimestre

Dal 1° Luglio, per i soggetti che compiono 57 anni entro il 30 giugno;
Dal 1° ottobre, per i soggetti che compiono 57 anni entro il 30 settembre;
Dal 1° gennaio dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica

1° Ottobre del medesimo anno

2° trimestre

Dal 1° Ottobre, per i soggetti che compiono 57 anni entro il 30 settembre;
Dal 1° gennaio dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica

1° Gennaio dell’anno successivo

3° trimestre

Dal 1° Gennaio dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica

1° Aprile dell’anno successivo

4° trimestre

Dal 1° Aprile dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica

1° Luglio dell’anno successivo

 

Quale sistema di calcolo

Il sistema di calcolo della pensione è diverso, a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.

In particolare, sarà adottato:

  • il sistema “contributivo”, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (Come si calcola l’importo);
  • il sistema “retributivo”, per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (Come si calcola l’importo);
  • il sistema “misto”, per i lavoratori con anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni (Come si calcola l’importo).
 

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