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PREMI ASSICURATIVI PER I PARASUBORDINATI
L’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per questi soggetti è stato introdotto, a far tempo dal 16.03.200, dall’art. 5 del D.lgs. n. 38/2000.
I lavoratori parasubordinati sono i prestatori d’opera che svolgono le attività tutelate in modo professionale, dietro un corrispettivo compenso. Le figure professionali che la legge considera lavoratori parasubordinati sono:
- gli amministratori, i sindaci e i revisori di società, di associazioni, con o senza personalità giuridica, che non rivestono anche la qualifica di soci delle società, enti o associazioni per le quali operano;
- i collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- i partecipanti ai Collegi o commissioni;
- i collaboratori coordinati e continuativi.
Il premio assicurativo dovuto per questa categoria di prestatori d’opera è per i 2/3(due terzi) a carico del committente e 1/3 (un terzo) a carico del collaboratore parasubordinato.
Si calcola secondo la regola generale del “premio ordinario”, sulla base della retribuzione imponibile e del tasso di premio relativo alla gestione tariffaria di appartenenza del committente.
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