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PREMI ASSICURATIVI PER GLI ARTIGIANI

L'art. 4, 1° comma, n° 3  del T.U. 1124/65, ricomprende nell’assicurazione obbligatoria INAIL, gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle proprie imprese, nonché i soci di società tra artigiani e i familiari coadiuvanti.

Per questi soggetti il “premio speciale unitario” annuo procapite è determinato in base alla “retribuzione convenzionale annua minima di legge” (pari a 300 volte il minimale imponibile  giornaliero stabilito ai fini contributivi dei lavoratori dipendenti, in vigore al momento del pagamento del premio) e, in misura diversa, a seconda dell’appartenenza alla classe di rischio della lavorazione specificata dall’azienda al momento dell’apertura della posizione assicurativa Inail (denuncia di esercizio).

Le classi di rischio, cui corrispondono i relativi importi di premio procapite, sono nove e determinate secondo le tabelle disposte dal  Decreto Ministeriale del 1.02. 2001 e dal Decreto Ministeriale del 12.12.2000.

Non è possibile indicare gli importi dei premi per ogni tipo di impresa artigiana, proprio per il meccanismo appena descritto. Valga, per tutti, un esempio.

Esempio:
Azienda artigiana “autotrasporto merci”, composta dal  titolare artigiano e 2 familiari coadiuvanti. Classe di appartenenza dell’impresa:VIII - costo del premio assicurativo speciale unitario procapite, per il  2007, è di € 1.098,80.

In totale, il premio assicurativo dovuto dal titolare artigiano all’INAIL, ammonterà, a € 3.296,4. 

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