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STATUTO EPASA

ART. 1 - Costituzione e sede

Per iniziativa della CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - è costituito l'Ente di Patronato e di Assistenza Sociale per gli Artigiani, denominato EPASA, con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21 aprile 1971.

L'EPASA ha sede legale in Roma, Piazza M. Armellini, 9 A.

ART. 2 - Finalità 

L'EPASA è l'organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale la CNA esplica le attività  di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, perseguendo scopi di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei cittadini, italiani e stranieri, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni pubbliche, istituzioni, enti pubblici e privati, società , singoli soggetti.

In particolare l'EPASA assiste i cittadini lavoratori autonomi e dipendenti per:

  1. a)il conseguimento in sede amministrativa e giudiziaria di prestazioni previdenziali assistenziali, sanitarie e sociali di qualsiasi  genere, previste in Italia e all'estero da leggi, regolamenti, contratti e statuti;

 

  1. b)l'attività  di ricerca sulla salute dei lavoratori autonomi e dipendenti in relazione all'ambiente di lavoro;

 

  1. c)l'erogazione ai lavoratori migranti, sia italiani che stranieri, ed ai loro aventi causa, delle prestazioni di cui al precedente punto a) previste da leggi nazionali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali;

L'attività è svolta gratuitamente nei limiti di cui alla normativa vigente.

L'EPASA promuove studi, ricerche e convegni per l'affermazione dei fondamentali diritti sociali rivolti ai cittadini in generale ed agli artigiani e piccoli imprenditori in particolare e sviluppa iniziative di confronto e di approfondimento; esercita, anche sulla base di convenzioni, attività  di assistenza tecnica, attività  promozionale e di formazione a favore di soggetti individuali e collettivi, pubblici e privati.

L'EPASA intrattiene per i fini sopraccitati rapporti con scuole, università , amministrazioni pubbliche e private; altresଠstabilisce rapporti di collaborazione con enti e associazioni impegnati nel settore della ricerca scientifica, dell'assistenza e della solidarietà sociale.

ART. 3 - Organi

Sono organi dell'EPASA:

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione;

il Collegio dei Sindaci.

ART. 4 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità  al successivo articolo 5:

ha la rappresentanza legale dell'EPASA;

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

determina le materie da portare alla discussione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

adotta in caso di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da richiedere alla prima riunione successiva al provvedimento.

In caso di impedimento del Presidente, la legale rappresentanza e le funzioni inerenti il suo ufficio possono essere temporaneamente attribuite dal Presidente stesso o dal Consiglio di Amministrazione ad uno dei Vice-Presidenti.

ART. 5 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Direzione Nazionale della CNA ed è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di diciassette (17) componenti scelti tra gli imprenditori associati alla CNA o imprenditori in quiescenza associati alla FNAP - CNA (Associazione Pensionati).

I Consiglieri durano in carica quattro anni e comunque per non pi๠di due mandati pieni e consecutivi.

Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal consigliere più anziano, nomina, al suo interno, il Presidente ed uno o due Vice-Presidenti. I Vice-Presidenti possono essere nominati anche successivamente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

predisporre il bilancio consuntivo per la sua presentazione agli uffici ed autorità  pubbliche nazionali, locali e comunitarie secondo quanto previsto da leggi e regolamenti in materia di bilanci dei Patronati;

definire le linee di attività  dell'EPASA in coerenza con gli orientamenti espressi dalla CNA;

approvare l'organizzazione dei servizi e degli uffici della sede centrale;

autorizzare le CNA, Associazioni territoriali, per l'apertura di uffici EPASA Regionali, Provinciali e zonali in Italia;

autorizzare le associazioni EPASA - CNA, costituite all'estero, ad aprire uffici EPASA fuori dal territorio nazionale;

procedere alla chiusura di uffici EPASA regionali, provinciali, e zonali e sedi estere;

approvare eventuali regolamenti da applicare alle modalità  di erogazione delle assistenze e alle modalità  organizzative dell'EPASA sul territorio;

nominare il Direttore Generale su indicazione della Direzione Nazionale della CNA;

deliberare l'acquisto e/o l'alienazione di immobili al fine di espletare al meglio la propria attività  istituzionale;

deliberare, su proposta del Direttore Generale, le assunzioni, gli inquadramenti, i provvedimenti e l'applicazione delle norme contrattuali relative al personale della sede centrale;

approvare i contratti di lavoro del personale della sede centrale;

deliberare sull'accettazione delle donazioni, di eredità  e dei legati e lasciti a favore dell'EPASA;

deliberare sulle modifiche al presente Statuto, tranne quelle di cui al successivo articolo 12, da sottoporre alla Direzione Nazionale della CNA.

La convocazione è disposta dal Presidente, d'intesa con il Direttore Generale, con almeno 5 giorni di preavviso.

ART. 6 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dalla Direzione Nazionale della CNA ed è formato da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti aventi, tutti, i requisiti di legge.

I Sindaci restano in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo quanto stabilito dalla legge.

ART. 7 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della Direzione Nazionale della CNA.

Il Direttore Generale partecipa di diritto ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Direttore Generale può ricevere specifiche deleghe dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione economico - finanziaria dell'EPASA.

Inoltre spetta al Direttore Generale:

collaborare con il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e di rappresentanza;

mantenere le relazioni con il territorio in attuazione delle linee della CNA e del Consiglio di Amministrazione sulle materie previste dall'art. 2 del presente Statuto;

essere a capo dei servizi centrali dell'EPASA, sovrintendere ai servizi periferici ed esercitare le attribuzioni conferitegli dagli organi;

predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

provvedere alla direzione operativa della sede centrale, esercitare il potere di disciplina sul personale della sede centrale, e sottoporre al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti relativi al personale stesso.

Il Direttore Generale può essere delegato dal Presidente per la firma di convenzioni, accordi, e protocolli finalizzati allo svolgimento dell'attività  istituzionale con enti pubblici e privati.

ART. 8 - Funzionamento degli organi

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Presidenza Nazionale della CNA, determina la misura del compenso al Presidente e al Vicepresidente e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Presidenza Nazionale della CNA, determina altresì la misura dei compensi ai componenti il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione oltre che presso la sede legale, può riunirsi su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Per la validità  della seduta del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità  delle deliberazioni occorre il parere favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità  prevale il voto del Presidente;

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 volte l'anno.

ART. 9 - Struttura organizzativa

L'EPASA esplica la propria attività  attraverso la struttura della sede centrale e, a livello periferico, attraverso le sedi regionali, provinciali, zonali, sia in Italia che all'estero.

Il funzionamento delle strutture territoriali dipende dalle CNA competenti per territorio che hanno dato vita ai Comitati provinciali e regionali EPASA ed il relativo personale, ivi compresi i direttori, i coordinatori, gli operatori, i collaboratori E' assicurato dalla competente struttura territoriale della CNA, mediante suo personale dipendente addetto alle funzioni dell'EPASA con atto di comando ai sensi della normativa vigente o della associazione EPASA - CNA per quanto riguarda l'estero, mediante proprio personale dipendente addetto alle attività  di Patronato.

La sede regionale esercita funzioni di coordinamento delle attività  delle sedi territoriali e stabilisce i necessari rapporti operativi e funzionali con enti, istituzioni, collettività  e privati a livello regionale.

La sede regionale è una unità  strutturalmente e funzionalmente autonoma dalla sede centrale.

Organo della sede regionale è il Comitato Regionale EPASA, formato da un minimo di tre imprenditori associati alla CNA o imprenditori in quiescenza associati alla FNAP - CNA dei quali uno svolgerà  funzioni di Presidente, nominati dalla CNA - Federazione Regionale.

La CNA - Federazione Regionale designa un proprio dipendente o un dipendente di una Associazione Provinciale CNA della regione a svolgere funzioni di coordinatore regionale EPASA ed altri eventuali dipendenti CNA a svolgere attività  operative in collaborazione con il coordinatore.

La sede provinciale assicura la gestione e l'erogazione dei servizi attraverso una o più unità  operative e stabilisce i necessari rapporti operativi e funzionali con enti, istituzioni, collettività  e privati a livello provinciale.

La sede provinciale è una unità  strutturalmente e funzionalmente autonoma dalla sede regionale e dalla sede centrale.

Organo della sede provinciale è il Comitato Provinciale EPASA, formato da un minimo di tre imprenditori associati alla CNA o imprenditori in quiescenza, associati alla FNAP - CNA, dei quali uno svolgerà  funzioni di Presidente, nominati dalla CNA -Associazione Provinciale.

Nell'ambito del territorio provinciale possono essere istituite sedi zonali, su proposta del Comitato Provinciale EPASA.

La CNA - Associazione Provinciale comanda un dipendente della CNA a svolgere funzioni di direttore provinciale EPASA ed altri eventuali dipendenti CNA a svolgere attività  operative in collaborazione con il direttore.

Quando non si siano formalmente costituiti i Comitati Regionali e/o Provinciali EPASA, si intendono costituiti dalle rispettive Presidenze CNA competenti per territorio.

I Comitati Regionali e Provinciali EPASA possono siglare accordi, intese e convenzioni ai sensi dell'art. 10 della legge 30 marzo 2001 n. 152, con pubbliche amministrazioni e soggetti privati di corrispondente competenza territoriale.

La CNA Nazionale, l'EPASA sede centrale e le strutture territoriali della CNA possono eccezionalmente comandare temporaneamente proprio personale a svolgere attività  di patronato su tutto il territorio italiano ed estero.

ART. 10 - Ordinamento finanziario

Alle spese necessarie per il proprio funzionamento le strutture dell'EPASA provvedono:

con i contributi e le anticipazioni della CNA Nazionale, delle rispettive CNA territoriali, e delle Associazioni EPASA - CNA costituite all'estero, di cui all'art. 13, comma 8, lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 152;

con le entrate di cui all'art. 13, commi 1 e 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152;

con i proventi e le entrate di cui al già  citato art. 13, comma 8, lett. a) b) e c);

con i contributi dello Stato, degli Enti locali e di altri enti o istituti, nazionali, comunitari ed esteri;

con i rimborsi spese derivanti dalle attività  previste da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati, collettività , società , singoli soggetti, sia in Italia che all'estero, ai sensi dell'art. 10 della legge 30 marzo 2001 n. 152;

con i rimborsi spese derivanti dalle attività  previste da convenzioni stipulate con il Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 marzo 2001 n. 152.

Per ogni livello territoriale l'EPASA:

  1. a)tiene la regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

  1. b)comunica alla sede centrale, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi del Comitato EPASA competente per territorio;

  1. c)fornisce, entro il 30 marzo di ciascun anno, alla sede centrale i dati riassuntivi e statistici dell'attività  assistenziale svolta nell'anno precedente, nonchà© quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

La sede centrale:

  1. 1.tiene regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, e acquisisce la documentazione di cui al precedente punto b) e comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

  1. 2.fornisce, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i dati riassuntivi e statistici dell'attività  assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

ART. 11 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'EPASA si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre sarà  compilato ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente.

Entro i termini di legge sarà  compilato ed approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatto secondo gli schemi previsti dalla vigente normativa.

ART. 12 - Modifiche obbligatorie dello Statuto

L'EPASA si obbliga ad apportare al presente Statuto le modifiche e le aggiunte che saranno ritenute necessarie da leggi e regolamenti nazionali, regionali e/o locali e comunitari.

ART. 13 - Vigilanza

L'EPASA è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di eventuali altri uffici dello Stato e delle Autorità  Comunitarie, indicati dalla legge.

ART. 14 - Durata, scioglimento

La durata dell'EPASA è illimitata.

Lo scioglimento dell'EPASA può essere disposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in applicazione delle norme in vigore.

La Direzione Nazionale della CNA può disporre la cessazione dell'EPASA con delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

In caso di cessazione dell'EPASA, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà  devoluto interamente alla CNA Nazionale con l'obbligo di destinarlo a scopi di assistenza sociale.

ART. 15 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.

ART. 16 - Disposizione transitoria

Con l'approvazione del presente Statuto le strutture dell'EPASA sul territorio dovranno adeguarsi alle norme in esso contenute entro 6 mesi dal suo recepimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In via del tutto eccezionale è consentita una proroga di altri 6 mesi per motivate ragioni organizzative adeguatamente rappresentate al Consiglio di Amministrazione.

Il mancato adeguamento delle strutture EPASA sul territorio comporterà  la loro esclusione dal sistema nazionale EPASA a far data dall'esercizio successivo ai termini indicati.

ART. 17 - Mandato per la regolarizzazione degli atti - approvazione dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce ed affida con ampi poteri di merito al Presidente pro - tempore del Patronato EPASA, espresso e sostanziale mandato per il coordinamento formale dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si rendano necessari per la sua approvazione da parte degli Organi competenti dello Stato e per il suo deposito e registrazione.

L'entrata in vigore del presente Statuto abroga ogni precedente similare normativa.


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