STATUTO EPASA
ART. 1 - Costituzione e sede
Per iniziativa della CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - è
costituito l'Ente di Patronato e di Assistenza Sociale per gli
Artigiani, denominato EPASA, con Decreto del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 21 aprile 1971.
L'EPASA ha sede legale in Roma, Piazza M. Armellini, 9 A.
ART. 2 - Finalità
L'EPASA è l'organizzazione strumentale e
specifica attraverso la quale la CNA esplica le attività di patronato
di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni ed
integrazioni, perseguendo scopi di informazione, di assistenza e di
tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei cittadini,
italiani e stranieri, per il conseguimento in Italia e all'estero
delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza
sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi,
regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative,
erogate da amministrazioni pubbliche, istituzioni, enti pubblici e
privati, società , singoli soggetti.
In particolare l'EPASA assiste i cittadini
lavoratori autonomi e dipendenti per:
a)il conseguimento in sede amministrativa e
giudiziaria di prestazioni previdenziali assistenziali, sanitarie e
sociali di qualsiasi  genere, previste in Italia e all'estero da
leggi, regolamenti, contratti e statuti;
Â
b)l'attività di ricerca sulla salute dei lavoratori
autonomi e dipendenti in relazione all'ambiente di lavoro;
Â
c)l'erogazione ai lavoratori migranti, sia italiani
che stranieri, ed ai loro aventi causa, delle prestazioni di cui al
precedente punto a) previste da leggi nazionali, regolamenti
comunitari e convenzioni internazionali;
L'attività è svolta gratuitamente nei limiti
di cui alla normativa vigente.
L'EPASA promuove studi, ricerche e convegni
per l'affermazione dei fondamentali diritti sociali rivolti ai
cittadini in generale ed agli artigiani e piccoli imprenditori in
particolare e sviluppa iniziative di confronto e di approfondimento;
esercita, anche sulla base di convenzioni, attività di assistenza
tecnica, attività promozionale e di formazione a favore di soggetti
individuali e collettivi, pubblici e privati.
L'EPASA intrattiene per i fini sopraccitati
rapporti con scuole, università , amministrazioni pubbliche e private;
altresଠstabilisce rapporti di collaborazione con enti e associazioni
impegnati nel settore della ricerca scientifica, dell'assistenza e
della solidarietà sociale.
ART. 3 - Organi
Sono organi dell'EPASA:
il Presidente;
il Consiglio di Amministrazione;
il Collegio dei Sindaci.
ART. 4 - Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio di
Amministrazione, in conformità al successivo articolo 5:
ha la rappresentanza legale dell'EPASA;
convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione;
determina le materie da portare alla
discussione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione;
adotta in caso di urgenza provvedimenti di
competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da
richiedere alla prima riunione successiva al provvedimento.
In caso di impedimento del Presidente, la
legale rappresentanza e le funzioni inerenti il suo ufficio possono
essere temporaneamente attribuite dal Presidente stesso o dal
Consiglio di Amministrazione ad uno dei Vice-Presidenti.
ART. 5 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato
dalla Direzione Nazionale della CNA ed è formato da un minimo di
cinque (5) ad un massimo di diciassette (17) componenti scelti tra
gli imprenditori associati alla CNA o imprenditori in quiescenza
associati alla FNAP - CNA (Associazione Pensionati).
I Consiglieri durano in carica quattro anni e
comunque per non pi๠di due mandati pieni e consecutivi.
Nella prima seduta il Consiglio di
Amministrazione, presieduto dal consigliere più anziano, nomina, al
suo interno, il Presidente ed uno o due Vice-Presidenti. I
Vice-Presidenti possono essere nominati anche successivamente.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
predisporre il bilancio consuntivo per la sua
presentazione agli uffici ed autorità pubbliche nazionali, locali e
comunitarie secondo quanto previsto da leggi e regolamenti in materia
di bilanci dei Patronati;
definire le linee di attività dell'EPASA in
coerenza con gli orientamenti espressi dalla CNA;
approvare l'organizzazione dei servizi e degli
uffici della sede centrale;
autorizzare le CNA, Associazioni territoriali,
per l'apertura di uffici EPASA Regionali, Provinciali e zonali in
Italia;
autorizzare le associazioni EPASA - CNA,
costituite all'estero, ad aprire uffici EPASA fuori dal territorio
nazionale;
procedere alla chiusura di uffici EPASA
regionali, provinciali, e zonali e sedi estere;
approvare eventuali regolamenti da applicare
alle modalità di erogazione delle assistenze e alle modalità
organizzative dell'EPASA sul territorio;
nominare il Direttore Generale su indicazione
della Direzione Nazionale della CNA;
deliberare l'acquisto e/o l'alienazione di
immobili al fine di espletare al meglio la propria attività
istituzionale;
deliberare, su proposta del Direttore
Generale, le assunzioni, gli inquadramenti, i provvedimenti e
l'applicazione delle norme contrattuali relative al personale della
sede centrale;
approvare i contratti di lavoro del personale
della sede centrale;
deliberare sull'accettazione delle donazioni,
di eredità e dei legati e lasciti a favore dell'EPASA;
deliberare sulle modifiche al presente
Statuto, tranne quelle di cui al successivo articolo 12, da
sottoporre alla Direzione Nazionale della CNA.
La convocazione è disposta dal Presidente,
d'intesa con il Direttore Generale, con almeno 5 giorni di preavviso.
ART. 6 - Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato
dalla Direzione Nazionale della CNA ed è formato da cinque componenti
di cui tre effettivi e due supplenti aventi, tutti, i requisiti di
legge.
I Sindaci restano in carica per un periodo di
quattro anni e sono rieleggibili.
I Sindaci intervengono alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo
quanto stabilito dalla legge.
ART. 7 - Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio
di Amministrazione su indicazione della Direzione Nazionale della
CNA.
Il Direttore Generale partecipa di diritto ai
lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
Il Direttore Generale può ricevere specifiche
deleghe dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione
economico - finanziaria dell'EPASA.
Inoltre spetta al Direttore Generale:
collaborare con il Presidente
nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e di rappresentanza;
mantenere le relazioni con il territorio in
attuazione delle linee della CNA e del Consiglio di Amministrazione
sulle materie previste dall'art. 2 del presente Statuto;
essere a capo dei servizi centrali dell'EPASA,
sovrintendere ai servizi periferici ed esercitare le attribuzioni
conferitegli dagli organi;
predisporre il bilancio preventivo e
consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
provvedere alla direzione operativa della sede
centrale, esercitare il potere di disciplina sul personale della sede
centrale, e sottoporre al Consiglio di Amministrazione i
provvedimenti relativi al personale stesso.
Il Direttore Generale può essere delegato dal
Presidente per la firma di convenzioni, accordi, e protocolli
finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale con enti
pubblici e privati.
ART. 8 - Funzionamento degli organi
Il Consiglio di Amministrazione, sentita la
Presidenza Nazionale della CNA, determina la misura del compenso al
Presidente e al Vicepresidente e dei gettoni di presenza spettanti ai
componenti del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione, sentita la
Presidenza Nazionale della CNA, determina altresì la misura dei
compensi ai componenti il Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione oltre che
presso la sede legale, può riunirsi su tutto il territorio nazionale
e all'estero.
Per la validità della seduta del Consiglio di
Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi
componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre il
parere favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità
prevale il voto del Presidente;
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
almeno 2 volte l'anno.
ART. 9 - Struttura organizzativa
L'EPASA esplica la propria attività attraverso
la struttura della sede centrale e, a livello periferico, attraverso
le sedi regionali, provinciali, zonali, sia in Italia che all'estero.
Il funzionamento delle strutture territoriali
dipende dalle CNA competenti per territorio che hanno dato vita ai
Comitati provinciali e regionali EPASA ed il relativo personale, ivi
compresi i direttori, i coordinatori, gli operatori, i collaboratori
E' assicurato dalla competente struttura territoriale della CNA,
mediante suo personale dipendente addetto alle funzioni dell'EPASA
con atto di comando ai sensi della normativa vigente o della
associazione EPASA - CNA per quanto riguarda l'estero, mediante
proprio personale dipendente addetto alle attività di Patronato.
La sede regionale esercita funzioni di
coordinamento delle attività delle sedi territoriali e stabilisce i
necessari rapporti operativi e funzionali con enti, istituzioni,
collettività e privati a livello regionale.
La sede regionale è una unità strutturalmente e funzionalmente
autonoma dalla sede centrale.
Organo della sede regionale è il Comitato
Regionale EPASA, formato da un minimo di tre imprenditori associati
alla CNA o imprenditori in quiescenza associati alla FNAP - CNA dei
quali uno svolgerà funzioni di Presidente, nominati dalla CNA -
Federazione Regionale.
La CNA - Federazione Regionale designa un
proprio dipendente o un dipendente di una Associazione Provinciale
CNA della regione a svolgere funzioni di coordinatore regionale EPASA
ed altri eventuali dipendenti CNA a svolgere attività operative in
collaborazione con il coordinatore.
La sede provinciale assicura la gestione e
l'erogazione dei servizi attraverso una o più unità operative e
stabilisce i necessari rapporti operativi e funzionali con enti,
istituzioni, collettività e privati a livello provinciale.
La sede provinciale è una unità
strutturalmente e funzionalmente autonoma dalla sede regionale e
dalla sede centrale.
Organo della sede provinciale è il Comitato
Provinciale EPASA, formato da un minimo di tre imprenditori associati
alla CNA o imprenditori in quiescenza, associati alla FNAP - CNA, dei
quali uno svolgerà funzioni di Presidente, nominati dalla CNA
-Associazione Provinciale.
Nell'ambito del territorio provinciale possono
essere istituite sedi zonali, su proposta del Comitato Provinciale
EPASA.
La CNA - Associazione Provinciale comanda un
dipendente della CNA a svolgere funzioni di direttore provinciale
EPASA ed altri eventuali dipendenti CNA a svolgere attività operative
in collaborazione con il direttore.
Quando non si siano formalmente costituiti i
Comitati Regionali e/o Provinciali EPASA, si intendono costituiti
dalle rispettive Presidenze CNA competenti per territorio.
I Comitati Regionali e Provinciali EPASA
possono siglare accordi, intese e convenzioni ai sensi dell'art. 10
della legge 30 marzo 2001 n. 152, con pubbliche amministrazioni e
soggetti privati di corrispondente competenza territoriale.
La CNA Nazionale, l'EPASA sede centrale e le
strutture territoriali della CNA possono eccezionalmente comandare
temporaneamente proprio personale a svolgere attività di patronato su
tutto il territorio italiano ed estero.
ART. 10 - Ordinamento finanziario
Alle spese necessarie per il proprio
funzionamento le strutture dell'EPASA provvedono:
con i contributi e le anticipazioni della CNA
Nazionale, delle rispettive CNA territoriali, e delle Associazioni
EPASA - CNA costituite all'estero, di cui all'art. 13, comma 8, lett.
d) della legge 30 marzo 2001, n. 152;
con le entrate di cui all'art. 13, commi 1 e 2
della legge 30 marzo 2001, n. 152;
con i proventi e le entrate di cui al già
citato art. 13, comma 8, lett. a) b) e c);
con i contributi dello Stato, degli Enti
locali e di altri enti o istituti, nazionali, comunitari ed esteri;
con i rimborsi spese derivanti dalle attività
previste da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati,
collettività , società , singoli soggetti, sia in Italia che
all'estero, ai sensi dell'art. 10 della legge 30 marzo 2001 n. 152;
con i rimborsi spese derivanti dalle attività
previste da convenzioni stipulate con il Ministero degli Affari
Esteri, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 marzo 2001 n. 152.
Per ogni livello territoriale l'EPASA:
a)tiene la regolare registrazione di tutti i
proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione
contabile;
-
b)comunica alla sede centrale, entro due mesi dalla
chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio
stesso e i nominativi del Comitato EPASA competente per territorio;
-
c)fornisce, entro il 30 marzo di ciascun anno, alla
sede centrale i dati riassuntivi e statistici dell'attività
assistenziale svolta nell'anno precedente, nonchà© quelli relativi
alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
La sede centrale:
1.tiene regolare registrazione di tutti i proventi
e di tutte le spese, e acquisisce la documentazione di cui al
precedente punto b) e comunica al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, entro tre mesi dalla
chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio
stesso e i nominativi dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo;
-
2.fornisce, entro il 30 aprile di ciascun anno, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i dati riassuntivi
e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno
precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in
Italia e all'estero.
ART. 11 - Bilancio
L'esercizio finanziario dell'EPASA si apre il
1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 novembre sarà compilato ed
approvato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente.
Entro i termini di legge sarà compilato ed
approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatto
secondo gli schemi previsti dalla vigente normativa.
ART. 12 - Modifiche obbligatorie dello Statuto
L'EPASA si obbliga ad apportare al presente
Statuto le modifiche e le aggiunte che saranno ritenute necessarie da
leggi e regolamenti nazionali, regionali e/o locali e comunitari.
ART. 13 - Vigilanza
L'EPASA è sottoposto alla vigilanza ed al
controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di
eventuali altri uffici dello Stato e delle Autorità Comunitarie,
indicati dalla legge.
ART. 14 - Durata, scioglimento
La durata dell'EPASA è illimitata.
Lo scioglimento dell'EPASA può essere disposto
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in applicazione
delle norme in vigore.
La Direzione Nazionale della CNA può disporre
la cessazione dell'EPASA con delibera approvata dalla maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti.
In caso di cessazione dell'EPASA, il
patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto interamente
alla CNA Nazionale con l'obbligo di destinarlo a scopi di assistenza
sociale.
ART. 15 - Rinvio legislativo
Per quanto non espressamente previsto dal
presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.
ART. 16 - Disposizione transitoria
Con l'approvazione del presente Statuto le
strutture dell'EPASA sul territorio dovranno adeguarsi alle norme in
esso contenute entro 6 mesi dal suo recepimento da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In via del tutto eccezionale è consentita una
proroga di altri 6 mesi per motivate ragioni organizzative
adeguatamente rappresentate al Consiglio di Amministrazione.
Il mancato adeguamento delle strutture EPASA
sul territorio comporterà la loro esclusione dal sistema nazionale
EPASA a far data dall'esercizio successivo ai termini indicati.
ART. 17 - Mandato per la regolarizzazione
degli atti - approvazione dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione attribuisce ed
affida con ampi poteri di merito al Presidente pro - tempore del
Patronato EPASA, espresso e sostanziale mandato per il coordinamento
formale dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che
si rendano necessari per la sua approvazione da parte degli Organi
competenti dello Stato e per il suo deposito e registrazione.
L'entrata in vigore del presente Statuto
abroga ogni precedente similare normativa.
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