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PENSIONE AI SUPERSTITI
In caso di decesso di lavoratore assicurato o di titolare di pensione diretta, ai familiari superstiti aventi diritto può spettare la pensione indiretta, nel primo caso, o quella di reversibilità, nel secondo caso.
Aventi diritto
Possono aver diritto alla pensione ai superstiti:
- il coniuge (in particolari casi anche il coniuge divorziato);
- i figli:
- fino al compimento della maggiore età;
- fino al compimento di 21 anni, se studenti di scuola media;
- fino al compimento di 26 anni, se studenti universitari (nei limiti del corso legale);
- senza limiti di età, se inabili ed a carico del genitore deceduto;
- i nipoti minori a carico (anche se non affidati formalmente ai nonni);
- in mancanza del coniuge e dei figli aventi diritto, i genitori (a 65 anni di età, se non sono titolari di altra pensione e se a carico del figlio deceduto);
- in mancanza anche dei genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili (se inabili e a carico del defunto).
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Pensione indiretta
La pensione indiretta spetta a condizione che il lavoratore deceduto abbia avuto almeno 15 anni di contribuzione, in qualunque epoca accreditata, oppure 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso.
Come si calcola l’importo
L’importo della pensione che sarebbe spettato al lavoratore assicurato si calcola secondo le regole generali.
L’importo spettante
Ai superstiti dell'assicurato spettano “quote” di pensione, calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva dell'eventuale integrazione al trattamento minimo.
Pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti aventi diritto a condizione che il lavoratore deceduto sia stato titolare di pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione di invalidità/inabilità).
L’importo spettante
Ai superstiti aventi diritto spettano “quote” di pensione, calcolate sulla pensione erogata al pensionato, comprensiva dell'eventuale integrazione al trattamento minimo. |


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