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PARASUBORDINATI E AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Dal 1996 è stata istituita (presso l’Inps) un’apposita “Gestione separata”, in cui sono obbligatoriamente iscritti i lavoratori i cui redditi derivano da:
- collaborazione coordinata e continuativa o a progetto (amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie, partecipanti a collegi e commissioni);
- attività professionale (con alcune eccezioni);
- lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo supera i 5.000 euro);
- vendita a domicilio;
- associazione in partecipazione.
A tale gestione separata versano i contributi, inoltre:
- spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998, a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da tale data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione:
- gli spedizionieri doganali, non vincolati da rapporto di impiego, già iscritti al Fondo alla data di soppressione;
- gli spedizionieri doganali, iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo;
- coloro che, dal 1° gennaio 1999, ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
I contributi dovuti
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata, sono previste due aliquote contributive, pari al:
- 23,72%, per i non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. Il contributo è comprensivo dell’aliquota dello 0,50% per finanziare l’indennità di maternità, l’indennità di malattia e l’assegno per il nucleo familiare e dello 0,22% (a decorrere dal 7 novembre 2007);
- 16%, per i rimanenti iscritti, siano essi lavoratori già pensionati oppure già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.
I contributi sono dovuti entro un limite massimo annuo, rivalutato sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita.
Il massimale entro cui devono essere versati i contributi per l’anno 2007 è pari ad Euro 87.187.
Non è, invece, previsto alcun minimale contributivo annuo; i contributi possono, dunque, essere versati anche per redditi molto modesti, ma scendendo al di sotto del minimale vigente per i commercianti, si contrae il periodo utile ai fini dell’anzianità assicurativa.
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