sfondo epasa sfondo-dx
spacer

 

LE MALATTIE PROFESSIONALE

La tutela delle malattie professionali opera solo a condizione che sussista quella per gli infortuni (non esiste, cioè, un lavoratore assicurato solo per la malattie professionale). Di conseguenza, la tutela contro le tecnopatie riguarda solo i soggetti protetti ai sensi dall’art. 4 del T.U. 1124/65 e comprende, unicamente, quelle malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni ritenute fonte di rischio per il lavoratore ed espressamente riportate nell’art. 1 del T.U 1124/65.

Le malattie professionali si distinguono dagli infortuni in quanto la causa che le genera:

  • agisce in modo lento e progressivo nel tempo sull’organismo del lavoratore;
  • è in grado di produrre in modo esclusivo o prevalente la tecnopatia.
La Malattia può essere determinata dalla lavorazione che il lavoratore svolge, oppure dall’ambiente di lavoro.

La tutela delle malattie professionali opera attraverso un “sistema misto”, che prevede una distinzione tra

a) malattie professionali tabellate;
Le  malattie professionali tabellate, ritenute dalla legge indennizzabili perché di sicura origine lavorativa (sono elencate tassativamente in 2 tabelle distinte - Industria e Agricoltura - allegate al T.U. 1124/65).

Per le malattie tabellate, denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità, vige il principio della presunzione legale di origine professionale. Ciò significa che non vi è a carico del lavoratore necessità di allegare alcuna prova, se non quella dell’adibizione alla lavorazione o alla sostanza morbigena.

Anche per la tutela delle malattie professionali quali la silicosi e asbestosi opera la presunzione legale dell’origine professionale.


b) malattie professionali non tabellate.
Le malattie non tabellate (non incluse nelle liste), per le quali la legge pone a carico del lavoratore interessato l’onere di dimostrarne l’origine lavorativa.

L’onere della prova consiste nella produzione all’INAIL di documentazione sanitaria e di documentazione concernente la tipicità della lavorazione svolta nell’arco della propria vita lavorativa, che permetta di evidenziare il nesso eziologico (o di derivazione) intercorrente tra la patologia denunciata e l’attività lavorativa svolta

LA DENUNCIA DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

Ogni malattia professionale, riscontrata dal primo medico accertatore, deve essere denunciata all’INAIL.

Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro

A) Il lavoratore

In generale il lavoratore, sia esso dipendente o familiare coadiuvante o socio, una volta a conoscenza di essere affetto da una sospetta malattia professionale, deve darne notizia, entro 15 giorni dalla sua manifestazione, al datore di lavoro, mediante l’invio del 1° certificato medico.

La mancata o tardata denuncia della malattia professionale al datore di lavoro comporta per il lavoratore la perdita dell’eventuale indennizzo per il tempo antecedente la denuncia medesima.

N.B.:  Per data di manifestazione della malattia professionale, si fa riferimento al 1° giorno di astensione dal lavoro a causa di essa. Se non si verifica astensione dal lavoro, si considera la data in cui è redatto il certificato medico di accertata o sospetta malattia professionale.

B) Il datore di lavoro/Artigiano titolare
 
Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL, entro 5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del 1° certificato, la malattia professionale del suo dipendente o familiare coadiuvante o socio, ed anche la propria, se trattasi di titolare artigiano.

La denuncia deve essere effettuata sul modulo predisposto dall’INAIL ed accompagnata dal 1° certificato medico di constatazione della malattia professionale.
Il mancato rispetto del termine della denuncia dell’infortunio all’Inail comporta, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa che va da un minimo di  € 1.290 ad un massimo di € 7.745.

Il mancato inoltro della denuncia da parte del titolare artigiano della propria M.P. all’Inail comporta solo la perdita dell’indennizzo per i giorni antecedenti la tardata denuncia (non si applica la sanzione amministrativa di cui sopra).
 

assistenza epasa
spacer
 



home | informazioni | servizi on line
copyright 2007 EPASA - all rights reserved - design by hcmgroup

 

cna, confederazione nazionale dell'artigianota e della piccola e media impresa