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CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DOMESTICI

Per lavoratori domestici si intendono quei prestatori di lavoro, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate. Appartengono a tale categoria le colf, i camerieri, i cuochi, le governanti, gli autisti, ecc..

Ogni datore di lavoro è tenuto a presentare, nei modi e nei termini previsti dalla legge, la denuncia di assunzione del lavoratore domestico, al fine di versare i contributi dovuti. In seguito alla denuncia, il datore di lavoro riceverà direttamente a domicilio un primo blocchetto di bollettini di conto corrente postale, da utilizzare per il pagamento dei contributi. Dal 10 aprile 2007, i contributi possono essere versati anche on-line.

L’importo dei contributi da versare è commisurato alla paga effettiva oraria erogata al lavoratore domestico.

Gli elementi che compongono la paga oraria sono:

  • la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
  • la tredicesima mensilità, ripartita in misura oraria;
  • il valore convenzionale del vitto e dell’alloggio, ripartito in misura oraria.

Se l’orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l’orario di lavoro supera le 24 ore settimanali, il contributo, per tutte le ore retribuite, è fisso.

Di seguito la tabella con gli importi dei contributi orari:

ANNO 2007

Retribuzione
effettiva oraria

Importo contributo orario

con quota assegni familiari

senza quota assegni familiari*

Fino a € 6,83

€ 1,27 (0,30 a carico del lavoratore)

€ 1,23 (0,30)*

oltre € 6,83 e fino a € 8,34

€ 1,43 (0,34 a carico del lavoratore) 

€ 1,39 (0,34)*

oltre € 8,34

€ 1,75 (0,42 a carico del lavoratore)

€ 1,70 (0,42)*

Lavoro superiore alle 24 ore settimanali

€ 0,92 (0,22 a carico del lavoratore)

€ 0,90 (0,22)*


* Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

I contributi si versano per tutti i giorni retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre di riferimento, e per tutte le ore relative ai periodi di assenza comunque retribuita.

I contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:

  • dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
  • dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
  • dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
  • dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento va effettuato entro 10 giorni dal licenziamento.

Il lavoratore domestico, inoltre, ha sempre diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, al trattamento di fine rapporto (TFR).


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