|
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMMERCIANTI
Sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti gli artigiani titolari di impresa.
Secondo la normativa di riferimento (legge n. 443/1985), è titolare di impresa artigiana colui che:
- esercita abitualmente e professionalmente l’impresa con piena responsabilità;
- svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- esercita una attività diretta alla produzione di beni o servizi, con esclusione di quelle agricole e commerciali.
L’obbligo assicurativo riguarda anche i familiari coadiuvanti, che lavorano nell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza. Sono considerati familiari, in particolare: il coniuge; i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, fratelli, nipoti, zii del titolare); gli affini entro il secondo grado (suoceri, genero, nuora e cognati del titolare).
Sono, inoltre, soggetti all’obbligo assicurativo i soci, i soci accomandatari di società in accomandita semplice, l’unico socio di s.r.l. ed i soci di s.r.l. con pluralità di soci nell’ipotesi in cui la maggioranza dei soci svolga lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti.
L’importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito prodotto, che è costituito dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi si riferiscono per ciascun soggetto obbligato.
Il contributo non può essere inferiore ad un minimale né superiore ad un massimale, entrambi rivalutati annualmente.
L’obbligo di versare i contributi ricade sul titolare di impresa, che può rivalersi nei confronti dei propri familiari collaboratori.
[indietro]
|
   |