COMMERCIANTI - CONTRIBUZIONE IVS 2012
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REDDITO DI IMPRESA
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€ 14.930,00
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TETTO PENSIONABILE |
€ 44.204,00
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REDDITO DI IMPRESA - MASSIMALE IMPONIBILE ANNUO |
PER ISCRITTI ANTE 1996 |
€ 73.673,00 |
PER ISCRITTI POST 1995 |
€ 96.149,00
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ALIQUOTA PER REDDITO DI IMPRESA FINO AL TETTO PENSIONABILE |
NORMALE |
21,39% |
RIDOTTA |
18,39% |
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ALIQUOTA PER ECCEDENZA REDDITO DI IMPRESA TRA TETTO PENSIONABILE E MASSIMALE IMPONIBILE |
NORMALE |
22,39% |
RIDOTTA |
19,39% |
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IMPORTO CONTRIBUTO MINIMO ANNUO |
NORMALE |
€ 3.193,53 |
RIDOTTO |
€ 2.745,63 |
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IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO PER ISCRITTI PER LA 1A
VOLTA ANTE 1996 |
NORMALE |
€ 16.053,34 |
RIDOTTO |
€ 13.843,15 |
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IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO PER ISCRITTI PER LA 1A VOLTA POST 1995 |
NORMALE |
€ 21.085,72
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RIDOTTO |
€ 18.201,25 |
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Nota: |
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L'aliquota e il contributo definiti "normale" si applicano ai titolari commercianti e ai coadiutori di età superiore a 21 anni; l'aliquota e il contributo definiti "ridotto/a", si applicano ai soli coadiutori di età inferiore a 21 anni (fino a tutto il mese di compimento dell'età). |
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Gli artigiani e i commercianti ultrasessantacinquenni, titolari di pensione diretta a carico delle gestioni INPS, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi IVS |
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Agli importi per l'assicurazione I.V.S., sopra riportati, bisogna aggiungere quelli per l'assegno di maternità, pari a EURO 0,62 mensili pro capite ( € 7,44 anno). |
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La maggiore aliquota aggiuntiva dello 0,09% è dovuta dagli iscritti alla Gestione Comercianti per finanziare l'indennizzo per cessazione attività (obbligo di contribuzione prorogato fino al 31/12/2014, dall'art. 35, c. 1, L. 183/2010) |