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ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
La legislazione italiana impone l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a carico dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, che occupino, nelle proprie imprese, lavoratori adibiti ad attività ritenute fonte di rischio lavorativo, appartenenti a qualsiasi settore lavorativo (INDUSTRIA – ARTIGIANATO – TERZIARIO – ALTRE ATTIVITÁ – AGRICOLTURA).
Questa speciale tutela è regolata da norme contenute nel T.U. n. 1124/65 - di recente modificate dal D.lgs. n. 38/2000 – e da disposizioni speciali riguardanti particolari categorie di lavoratori (es.: medici radiologi, lavoratori domestici, ecc.).
L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali viene gestita dall’INAIL.
Con la modifica stabilita dall’art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, a decorrere dal 25 luglio 2000, l’Assicurazione garantisce ai lavoratori l’indennizzo dei danni psico-fisici (danno biologico) ed economici (danno patrimoniale), subiti a seguito di infortuni e malattie causate dal lavoro, attraverso l’erogazione di specifiche prestazioni economiche, oltre alle consuete prestazioni sanitarie e riabilitative.
Questa assicurazione, inoltre, garantisce nel tempo, agli infortunati e tecnopatici, l’adeguamento economico del danno subito e, in caso di morte dell’assicurato, uno specifico indennizzo ai superstiti aventi diritto.
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