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ASSEGNO SOCIALE

L’assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale, ossia con onere a carico dello Stato, che viene erogato, in presenza di precisi requisiti, a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto assicurativo e contributivo. L’assegno sociale, a decorrere da 1° gennaio 1996,  viene concesso ai cittadini italiani e agli altri soggetti ad essi equiparati, che al compimento del 65° anno età  versino in uno stato di bisogno economico.

L’assegno sociale è erogato anche a coloro abbiano perso il diritto alla pensione sociale prima del 1996, o revocata successivamente, purchè, in quest’ultimo caso, siano in possesso dei requisiti richiesti.

  • Requisiti:
    • cittadinanza italiana, o i cittadinanza di uno Stato della U.E, o cittadinanza extracomunitaria purchè accompagnata da carta di soggiorno;
    • residenza in Italia (la residenza  in Italia è un requisito fondamentale, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto. L’assegno, quindi, non è esportabile).
    • Compimento del sessantacinquesimo anno di età;
    • nessun reddito o reddito di importo non superiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.
  • Requisiti reddituali:
    • Cittadino non coniugato: per avere diritto all’assegno sociale, deve risultare sprovvisto di redditi propri o in possesso di redditi di importo annuo inferiore a quello dello stesso assegno sociale. In quest’ultimo caso, l’importo dell’assegno è erogato in misura ridotta;
    • Cittadino coniugato: l’assegno, o una quota di esso, spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale di importo superiore al limite individuale, purché il reddito complessivo, cumulato con quello del coniuge, non sia superiore a due volte l’importo annuo dell’assegno.
  • Domanda:

Per avere diritto all’assegno sociale l’interessato deve inoltrare la relativa domanda su modulo apposito alla sede dell’INPS competente per territorio (accompagnata da una dichiarazione del reddito presunto calcolato in base a quello dell'anno precedente).

L'importo dell'assegno erogato dall'Inps è, quindi, provvisorio e l'Istituto provvederà al conguaglio, nell'anno successivo, al momento dell'accertamento dei redditi effettivi.

  • Importo e decorrenza:
    • l’assegno viene erogato con decorrenza al 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
    • è corrisposto per 13 mensilità e non è reversibile. Per l’anno 2007, l’importo mensile è di  Euro 389,36;
    • è soggetto annualmente a perequazione automatica, in base  all’aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT;
    • è soggetto a maggiorazioni sociali, in presenza di specifici requisiti legati all’età e al reddito;
    • può essere ridotto nei casi in cui il titolare sia ricoverato in istituti o comunità con rette a carico dello Stato, nella misura del 50%, se il titolare è ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico degli enti pubblici, e del 25%, quando la retta è a carico dell'interessato o dei suoi familiari, per un importo inferiore alla metà dell'assegno sociale. Non subisce, invece, alcuna riduzione, nel caso in cui la retta a carico del titolare o dei familiari comporti una spesa superiore al 50% dell'assegno sociale.

L’assegno sociale spetta, senza alcuna domanda da parte dell’interessato, anche ai mutilati e invalidi civili, totali o parziali, in sostituzione delle provvidenze da invalidità civile o sordomutismo, che abbiano compiuto i 65 anni a partire dal 1.1.1996, secondo, però, i criteri e i limiti di reddito validi per la corresponsione delle provvidenze per l’invalidità civile e il sordomutismo (vedi voci corrispondenti).


 

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